17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/48
Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)
(Causa T-192/19)
(2019/C 206/51)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italia) (rappresentanti: A. Improda e R. Arista, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo goclean — Marchio dell’Unione europea n. 13 270 046
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 gennaio 2019 nel procedimento R 991/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare e riformare la decisione impugnata;
e per l’effetto
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riconoscere la validità del marchio UE «goclean» n. 13270046 registrato in data 9 febbraio 2013 con riferimento a tutti o parte dei prodotti di cui alla classe 11 (Cassette di scarico per WC, Tazze da gabinetto, Impianti di distribuzione di acqua);
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condannare l’EUIPO e/o il Richiedente Ceramica Cielo S.p.A. al pagamento delle spese di cui al presente procedimento, nonché delle due fasi precedenti innanzi alla Divisione di Annullamento ed alla Commissione di Ricorso, in favore di Ceramica Flaminia S.p.A.
Motivi invocati
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Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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Interpretazione del carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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Infondatezza della qualificazione del Marchio come slogan;
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Violazione e falsa applicazione dell’articolo 95, paragrafo 1, in relazione all’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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