17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/50
Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Achema e Achema Gas Trade/Commissione
(Causa T-193/19)
(2019/C 206/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Achema AB e Achema Gas Trade UAB (Jonava, Lituania) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, J. Wileur e N. Solárová, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione C(2018) 7141 final della Commissione, adottata dalla Commissione europea il 31 Ottobre 2018 nel caso aiuto di Stato SA.44678 (2018/N) — Lituania — Modifica dell’aiuto per LNG Terminal in Lituania;
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condannare la Commissione e ciascun interveniente a sostegno della Commissione a sostenere le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, vertente sul fatto che la Commissione non ha avviato un procedimento di indagine formale, così privando le ricorrenti e gli altri terzi interessati dei diritti procedurali di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
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Le ricorrenti affermano che tutte le prove di tale caso indicano che la Commissione avrebbe dovuto avere dubbi circa la compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato interno e conseguentemente avrebbe dovuto avviare un’indagine formale. Le prove comprendono la durata dell’indagine preliminare, le altre circostanze in presenza delle quali la decisione contestata è stata adottata e le lacune presenti nel contenuto della decisione, che non è sufficientemente motivata ed è viziata da gravi errori di valutazione. Inoltre, si allega che la Commissione ha ignorato aspetti rilevanti che avrebbero dovuto essere considerati prima di concludere che vi erano informazioni sufficienti per dichiarare l’aiuto compatibile con il mercato interno.
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In particolare, le ricorrenti sostengono che: (i) la valutazione circa la necessità di un servizio di interesse economico generale (SIEG) e il suo ambito è carente ed insufficiente; (ii) la Commissione ha commesso un errore nel decidere che l’aiuto era compatibile con la disciplina dei SIEG; (iii) la decisione impugnata non ha valutato sufficientemente le ultime modifiche all’aiuto e conseguentemente è priva di un’adeguata motivazione; (iv) la valutazione nella decisione impugnata circa la necessità e la proporzionalità di una misura di aiuto è carente ed insufficiente; e (v) la decisione impugnata non valuta sufficientemente il significativo impatto sulla concorrenza nella fornitura di gas in Lituania e nel commercio con altri Stati membri.
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