17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/55
Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — BL e BM/Consiglio e a.
(Causa T-204/19)
(2019/C 206/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: BL e BM (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), e Eulex Kosovo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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in via principale,
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per quanto riguarda i diritti derivanti dal contratto di diritto privato,
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modificare il loro rapporto contrattuale rendendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato;
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constatare la violazione da parte dei convenuti dei loro obblighi contrattuali e, in particolare, della notifica di un valido preavviso nell’ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato;
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condannare, di conseguenza, i convenuti a versare ai ricorrenti un’indennità compensativa di preavviso calcolata in base alla loro anzianità di servizio e cioè, rispettivamente:
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per BL: un importo di EUR 48424,65;
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per BM: un importo di EUR 31552,75;
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dichiarare che il licenziamento dei ricorrenti è abusivo e condannare, quindi, i convenuti a versare loro un risarcimento valutato in via equitativa in:
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EUR 75000 per il danno subito da BM;
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EUR 90000 per il danno subito da BL;
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constatare che i convenuti non hanno fatto redigere i documenti sociali di fine contratto richiesti dalla legge e
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condannarli a versare ai ricorrenti l’importo di EUR 100,00 per giorno di ritardo a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso;
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condannarli a trasmettere ai ricorrenti i documenti sociali di fine contratto;
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condannare i convenuti a versare gli interessi sui summenzionati importi, calcolati al tasso legale belga;
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per quanto riguarda gli altri diritti:
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constatare che i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti come agenti temporanei di uno dei primi tre convenuti e dichiarare che i primi tre convenuti hanno trattato i ricorrenti in modo discriminatorio, senza giustificazione oggettiva, per quanto concerne la loro retribuzione, i loro diritti pensionistici e relativi benefici, nonché per quanto concerne la garanzia di un successivo impiego;
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condannare i primi tre convenuti ad indennizzare ciascuno dei ricorrenti per la perdita di retribuzione, di pensione, di indennità e di benefici dovuta alle violazioni del diritto comunitario di cui al presente ricorso;
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condannarli a versare loro gli interessi su tali importi;
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fissare un termine alle parti per stabilire detta indennità tenendo conto del grado e dello scatto in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti rispettivamente, della progressione media di retribuzione, dell’evoluzione della loro rispettiva carriera, degli assegni che avrebbero dovuto percepire a titolo di tali contratti di agente temporaneo, e comparare i risultati ottenuti con la retribuzione effettivamente percepita dai ricorrenti;
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in subordine:
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condannare le istituzioni a indennizzare equitativamente i ricorrenti per responsabilità extracontrattuale derivante dal mancato rispetto dei loro diritti fondamentali:
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EUR 105000,00 per BM;
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EUR 130000,00 per BL;
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condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono, in particolare, sette motivi volti alla riqualificazione dei loro contratti di lavoro presso le istituzioni in contratti di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno subito a causa della decisione di non rinnovare i loro rispettivi contratti, nonché della scelta delle istituzioni di applicare al personale contrattuale internazionale uno status che non sarebbe conforme ai loro diritti internazionali.
1.
Primo motivo, vertente su un abuso di diritto commesso dai convenuti tramite l’utilizzo consecutivo di contratti a tempo indeterminato e sulla violazione, da parte dei convenuti, del principio di proporzionalità.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del diritto dei ricorrenti di essere sentiti.
4.
Quarto motivo, vertente sull’incertezza giuridica causata dai convenuti ai ricorrenti e sulla violazione, da parte di questi ultimi, del diritto ad una buona amministrazione.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del principio di consultazione dei rappresentanti del personale.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del Codice europeo di buona condotta amministrativa.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.
Inoltre, i ricorrenti fanno valere l'esistenza di una discriminazione tra i lavoratori all'interno delle istituzioni e, in particolare, per quanto riguarda i diritti riconosciuti agli agenti temporanei, in particolare il mancato pagamento di varie indennità, il contributo al fondo pensioni, il rimborso delle spese e, eventualmente, la mancata considerazione dell'anzianità di 20 anni.
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