24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/48
Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Società Agricola Tenuta di Rimale e a./Commissione
(Causa T-210/19)
(2019/C 213/48)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Società Agricola Tenuta di Rimale Ss (Fidenza, Italia) e altri 9 ricorrenti (rappresentanti: M. Libertini, A. Scognamiglio e M. Spolidoro, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la nota impugnata della Convenuta, e che si imponga l’esigenza di riesame delle ragioni esposte nella denuncia presentata. Tale riesame dovrà avvenire sulla base di una diversa e più corretta interpretazione dell’articolo 150 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati di prodotti agricoli (1), e di una più approfondita istruttoria, che farà emergere l’inconsistenza e l’incoerenza delle ragioni avanzate dal Consorzio per confermare sine die una regolazione discriminatoria e ingiustificata dell’offerta di latte per la produzione di formaggio DOP (Denominazione di Origine Protetta) Parmigiano Reggiano.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la nota della Commissione UE — Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale — del 6 febbraio 2019, che ha deciso l’archiviazione della denuncia inoltrata dai ricorrenti in data 5 febbraio 2018, con la quale essi lamentavano l’illegittimità del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 15 dicembre 2016, n. , di approvazione del Piano di Regolazione dell’offerta del formaggio Parmigiano-Reggiano per il triennio 2017-2019, nonché del Decreto del medesimo ministero, del 19 settembre 2017, n. 5320, che ha approvato modifiche al Piano di Regolazione dell’Offerta del formaggio Parmigiano-Reggiano per il triennio 2017-2019.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’art. 150 del Regolamento (EU) n. 1308/2013, nella parte relativa all’accertamento della maggioranza qualificata dei produttori interessati alla proposta di regolazione dell’offerta.
2.
Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’art. 150 del Regolamento (EU) n. 1308/2013, nella parte concernente la necessità di accertamento dei presupposti sostanziali di squilibri di mercato ai fini dell’adozione di misure temporanee di regolazione dell’offerta, e di una correlativa adeguata motivazione.
3.
Terzo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’art. 150 del Regolamento (EU) n. 1308/2013, nella parte relativa al divieto di piani di regolazione dell’offerta di contenuto discriminatorio.
(1) GU 2013 L 347, pag. 608.
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