17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/70
Ricorso proposto l’8 aprile 2019– Mitsubishi Polyester Film/Commissione
(Causa T-220/19)
(2019/C 206/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mitsubishi Polyester Film GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
—
in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013, nonché
—
condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell’esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.
Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.
Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.
2.
Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.
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