24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/52
Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Infineon Technologies Dresden/Commissione
(Causa T-233/19)
(2019/C 213/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG (Dresden, Deutschland) (rappresentanti: L. Assmann e M. Peiffer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018)3166, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento sugli oneri di rete per l'energia elettrica) (in prosieguo: la StromNEV) (GU 2019, L 14, pag. 1), nonché
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, secondo cui la decisione impugnata sarebbe illegittima perché l’esenzione dagli oneri di rete di cui all’articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, della StromNEV non costituirebbe un aiuto ai sensi degli articoli 107 e seguenti TFUE.
Al riguardo, la ricorrente afferma, innanzitutto, che l’esenzione dagli oneri di rete di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della StromNEV non sarebbe finanziata mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, bensì mediante il gestore di rete tedesco, organizzato sulla base del diritto privato e non riconducibile allo Stato. Né il supplemento oggetto di controversia sarebbe equiparabile, dal punto di vista dei suoi effetti, a quello di un'imposta sul consumo di elettricità in Germania. Inoltre, la Repubblica federale di Germania non avrebbe alcun potere di controllo sugli operatori di trasmissione ai quali è stata affidata la gestione del denaro di cui trattasi.
Infine, viene dedotto che l’esenzione dagli oneri di rete di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della StromNEV si distingue, sotto numerosi aspetti, dalle fattispecie che hanno dato luogo alle cause C-206/06, Essent Netwerk Noord e a., e C-262/12, Vent de Colère !. Tuttavia, l’esenzione oggetto di controversia sarebbe comparabile al supplemento in questione nella causa C-405/16 P, Germania/Commissione, e, pertanto, non sarebbe qualificabile come aiuto.
Full & Egal Universal Law Academy