12.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 270/30
Ricorso proposto l’8 aprile 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commissione e EACEA
(Causa T-236/19)
(2019/C 270/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Houffalize, Belgio) (rappresentante: A. Kettels, avvocato)
Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare e/o riformare l’atto impugnato;
—
constatare che il comitato ricorrente ha diritto a che il suo modulo «ente giuridico» sia convalidato e a ottenere, di conseguenza, il finanziamento controverso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione della Commissione C(2019) 572 final, del 4 febbraio 2019, recante rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente avverso la decisione della EACEA, del 25 giugno 2018, di non concedere sovvenzioni alla candidatura presentata da quest’ultimo nell’ambito dell’invito a presentare candidature «Gemellaggi di città 2017, seconda scadenza» (EACEA 36/2014), il ricorrente deduce un motivo unico. Tale motivo verte su:
—
la violazione dell’articolo 131.2 del regolamento no 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) no 1605/2002, adottato il 25 ottobre 2012;
—
la violazione del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto;
—
la violazione del principio di proporzionalità e del divieto di arbitrarietà;
—
l’errore manifesto di valutazione;
—
e la mancanza di motivazione adeguata, sufficiente e pertinente, in quanto la decisione impugnata ritiene che il legittimo affidamento e la certezza del diritto del comitato ricorrente non siano state violate.
Mentre, secondo il ricorrente, tale decisione non risponde alla contestazione precisa sviluppata a riguardo da quest’ultimo. Infatti, le risposte formulate sono o senza alcun nesso con l’argomento esposto dal comitato nella domanda di riesame, o manifestamente insufficienti per giustificare il rigetto dell’argomento relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, o, in ogni caso, in contrasto con la portata di tale principio.
Il ricorrente ritiene di potersi avvalere del legittimo affidamento quanto al fatto di essere riconosciuto come un ente senza personalità giuridica ammissibile alle sovvenzioni che invece gli sono state rifiutate. Quest’ultimo trae tale legittimo affidamento da decisioni di concessione di sovvenzioni che gli sono state notificate in un momento in cui possedeva già la stessa forma giuridica, ossia quella di associazione di fatto, e sostiene che la sua situazione di fatto e di diritto è rimasta identica e che le norme che disciplinano l’ammissibilità degli enti senza personalità giuridica da allora non sono state modificate. Non sussisterebbe pertanto alcun motivo per ritornare su tale legittimo affidamento e adottare una posizione differente da quella adottata in passato.
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