3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/86
Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Spagna/Commissione
(Causa T-241/19)
(2019/C 187/93)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 19 dicembre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA 34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra;
—
condannare l’istituzione convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, basato sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per erronea applicazione del criterio della selettività territoriale
—
Al riguardo, il ricorrente afferma che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione disponeva di dati e di elementi che attestavano l’esistenza di un aiuto di Stato selettivo dal punto di vista territoriale, il che avrebbe dovuto indurla a dubitare della portata selettiva dell’aiuto. Limitandosi al criterio della selettività materiale, la Commissione è giunta a conclusioni errate, dato che esiste o può esistere un aiuto superiore a quello effettivamente identificato nella decisione impugnata.
2.
Secondo motivo, basato sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, in quanto la decisione impugnata è un atto formalmente privo di motivazione e di adeguata valutazione in termini di selettività
—
Al riguardo, il ricorrente afferma che la Commissione non fornisce le ragioni del suo mancato accoglimento degli argomenti sulla selettività territoriale addotti dal Regno di Spagna nel corso del procedimento. La decisione impugnata è un atto materialmente privo di motivazione, a causa dell’erronea interpretazione della sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, governo di Gibilterra/Commissione, T-211/04 e T-215/04, EU:T:2008:595. Poiché la Corte di giustizia ha annullato questa sentenza (sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/governo di Gibilterra e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732), il criterio di cui alla decisione 2005/261/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, è stato ripristinato senza che tale modifica del criterio fosse motivata.
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