8.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 230/54
Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione
(Causa T-245/19)
(2019/C 230/68)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO (Rîbnița, Moldavia) (rappresentanti: avv.ti P. Vander Schueren e E. Gergondet)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Dichiarare il ricorso ricevibile;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019 (1), nella parte in cui si applica alla ricorrente;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
1.
Primo motivo, con cui la ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione della Commissione 2019/159 è basato su un manifesto errore di valutazione e ha violato i principi di uguaglianza e di non discriminazione, istituendo misure di salvaguardia definitive nei confronti di importazioni provenienti dalla Moldavia, laddove importazioni paragonabili provenienti da Paesi membri dello Spazio economico europeo ne sono state escluse.
2.
Secondo motivo, con cui la ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione della Commissione 2019/159 viola l’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015 (2), poiché applica misure di salvaguardia definitive alle importazioni provenienti dalla Moldavia, sebbene le importazioni dai paesi in via di sviluppo, come la Moldavia, avessero dovuto essere escluse dall’applicazione di tali misure.
3.
Terzo motivo, in subordine, con cui la ricorrente afferma che la convenuta ha violato i principi di buona amministrazione e del legittimo affidamento, ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l’articolo 16 del regolamento 2015/478 perché non ha valutato separatamente se le condizioni per istituire misure di salvaguardia ricorressero per ogni categoria di prodotti che formano il prodotto interessato.
4.
Quarto motivo, con cui la ricorrente afferma che la convenuta è incorsa in un manifesto errore di valutazione, ha violato il dovere di diligenza ed ha contravvenuto agli articoli 9, paragrafo 1, lettera a), e 16, del regolamento 2015/478, perché ha ritenuto che l’incremento delle importazioni del prodotto nell’Unione europea giustificasse l’istituzione di misure di salvaguardia.
5.
Quinto motivo, con cui la ricorrente afferma che la convenuta, quando ha dimostrato la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio, ha commesso un manifesto errore di valutazione, ha violato il principio di buona amministrazione, ha trasgredito al suo dovere di diligenza e ha tenuto un comportamento contrario agli articoli 5, paragrafo 2, 9, paragrafo 2, e 16 del regolamento 2015/478.
6.
Sesto motivo, con cui la ricorrente afferma che la convenuta si è resa colpevole di un manifesto errore di valutazione e ha violato l’articolo 16 del regolamento 2015/478, dato che non ha dimostrato che l’incremento delle importazioni fosse tale da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione europea e non ha preso in considerazione altri fattori che avrebbero potuto giustificare la presunta minaccia di grave pregiudizio.
7.
Settimo motivo, con cui la ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione della Commissione 2019/159 viola l’articolo 16 del regolamento 2015/478, in quanto la convenuta non era competente e ha violato l’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento 2015/478 laddove ha avviato d’ufficio un’inchiesta che ha poi condotto all’adozione del regolamento di esecuzione della Commissione 2019/159.
8.
Ottavo motivo, con cui la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, non avendole comunicato informazioni fondamentali in merito allo sviluppo delle importazioni e alla situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione europea.
(1) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/159, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 del 1.2.2019, pag. 27).
(2) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
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