17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/91
Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Thunus e a./BEI
(Causa T-247/19)
(2019/C 206/80)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e 7 altri ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, ivi compresa l'eccezione di illegittimità in esso contenuta;
—
di conseguenza,
—
annullare la decisione contenuta nei fogli paga dei ricorrenti del febbraio 2018, che fissa l'adeguamento annuale dello stipendio base limitato allo 0,7% per il 2018, e, di conseguenza, l'annullamento delle decisioni analoghe contenute nei fogli paga successivi;
—
pertanto, condannare la convenuta
—
al pagamento quale risarcimento dei danni materiali (i) del saldo salariale corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2018, ossia un aumento dell'1,4%, per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; (ii) del saldo salariale corrispondente alle conseguenze dell'applicazione dell'adeguamento annuale dello 0,7% per il 2018 sull'importo delle retribuzioni da pagare dal gennaio 2018 in poi; iii) degli interessi di mora sui saldi salariali dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute; il tasso di interesse di mora da applicare va calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo considerato, maggiorato di tre punti;
—
se necessario, in caso di mancata produzione spontanea da parte della convenuta, ordinare a quest’ultima, nell'ambito di misure di organizzazione del procedimento, di produrre i seguenti documenti:
—
la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 18 luglio 2017 (CA/505/17);
—
la decisione del comitato direttivo del 30 gennaio 2018 (MC-021-ADM-15-2018);
—
la nota della direzione del personale del 25 gennaio 2018 (CS/PERS-QMS/ACB/2018-0011);
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono rispettivamente, da un lato, relativamente alla decisione del consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017, due motivi e, dall’altro, relativamente alla decisione del comitato direttivo del 30 gennaio 2018, tre motivi.
Relativamente alla decisione del consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017:
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti.
Relativamente alla decisione del comitato direttivo del 30 gennaio 2018:
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultazione del Collegio.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento, i ricorrenti chiedono il pagamento della differenza di remunerazione dovuta, pari all'1,4% dal 1o gennaio 2018 (compreso l'impatto di tale aumento sugli utili pecuniari) più gli interessi di mora.
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