24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/59
Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Wieland-Werke/Commissione
(Causa T-521/19)
(2019/C 213/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Wieland-Werke AG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, C. von Köckritz e K. Winkelmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea nel caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall del 5 febbraio 2019;
—
condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti fondando la decisione impugnata sul concetto errato di segmento cosiddetto «di alta fascia» invece di fondarla sul mercato di riferimento per i prodotti laminati in rame come definito dalla Commissione medesima.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito né una definizione né una descrizione chiara del segmento cosiddetto «di alta fascia», sul quale ha fondato — insostenibilmente — la sua valutazione. L’approccio della Commissione sarebbe manifestatamente erroneo e ipotetico.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti di valutazione contraddicendo le sue stesse conclusioni nella decisione di autorizzazione nel caso M.8909- KME/MKM.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe applicato una teoria del danno sui generis senza precedenti e insostenibile collegando in modo inappropriato effetto orizzontale e non orizzontale e confondendo le indicazioni chiare e rigorose fornite dalle linee guida sulle concentrazioni.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti nella valutazione concorrenziale della sua asserita preoccupazione orizzontale, omettendo palesemente di effettuare indagini su fatti evidenti nello stabilire il contesto concorrenziale del mercato di riferimento.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la valutazione della Commissione concernente le possibilità di trasferimento dei clienti sarebbe manifestatamente erronea.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe indicato aumenti di prezzo dovuti alla transazione senza aver fornito le relative prove.
8.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti nella sua valutazione del passaggio da un controllo congiunto a un controllo esclusivo sulla Schermetall. In particolare, la Commissione avrebbe omesso di adottare le misure di indagine necessarie.
9.
Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti nella valutazione degli impegni proposti dalla ricorrente.
10.
Decimo motivo, vertente sul fatto che la gestione da parte della Commissione della procedura di ricorso e del test di mercato non rispetterebbe le regole procedurali.
11.
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato norme sostanziali e non avrebbe rispettato le regole procedurali. Essa avrebbe rifiutato di sottoporre al test di mercato i primi due impegni e avrebbe lanciato il test di mercato in una fase troppo avanzata del procedimento.
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