24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/60
Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Pech/Consiglio
(Causa T-252/19)
(2019/C 213/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laurent Pech (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer e T. McGrath, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Consiglio, contenuta in una lettera del 12 febbraio 2019 trasmessa al ricorrente, che nega l’accesso integrale al documento ST 13593 2018 INIT (parere giuridico del servizio giuridico del Consiglio del 25 ottobre 2018), ai sensi degli articoli 4, paragrafo 2, e 4, paragrafo 3, del regolamento 1049/2001 (1);
—
in subordine, ordinare al Consiglio di concedere un accesso parziale più ampio al documento ST 13593 2018 INIT, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001; e
—
condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente nonché alle spese degli eventuali intervenienti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e sull’errata applicazione del secondo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001.
—
Il ricorrente sostiene che il Consiglio non ha dimostrato che il documento richiesto contenesse una consulenza legale.
—
Il ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento 1049/2001, non avendo preso in considerazione né le disposizioni di diritto primario dell’Unione riassunte nel ricorso né il principio secondo il quale i documenti legislativi dell’Unione sono soggetti al più ampio accesso possibile ed essendosi basato altresì su nozioni vaghe e soggettive non previste dal diritto dell’Unione per giustificare la non divulgazione.
—
Il Consiglio avrebbe commesso un errore di diritto e applicato in modo errato il criterio dell’interesse pubblico prevalente.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e sull’applicazione erronea dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 1049/2001.
—
Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di dimostrare che la divulgazione integrale pregiudicherebbe concretamente ed effettivamente il processo decisionale in questione.
—
Il Consiglio avrebbe interpretato e applicato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 1049/2001 e la giurisprudenza dei giudici dell’Unione, non avendo tenuto conto delle disposizioni di diritto primario dell’Unione riassunte nel ricorso e del principio secondo il quale i documenti legislativi dell’Unione sono soggetti al più ampio accesso possibile.
—
Il Consiglio non avrebbe adeguatamente valutato l’interesse pubblico alla divulgazione.
3.
Terzo motivo, dedotto in subordine, in base al quale, nel caso in cui le eccezioni invocate dovessero essere applicabili al documento richiesto, il Consiglio avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001, in quanto non avrebbe palesemente adempiuto il proprio obbligo di concedere al documento richiesto l’accesso parziale (adeguato e richiesto) che avrebbe dovuto concedere ai sensi del succitato articolo 4, paragrafo 6, avendo negato l’accesso all’intera sezione relativa all’analisi giuridica.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
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