24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/63
Ricorso proposto il 22 aprile 2019 — Imagina Media Audiovisual e a./Commissione
(Causa T-268/19)
(2019/C 213/62)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Imagina Media Audiovisual, SA (Barcellona, Spagna), Imagina EU (Bruxelles, Belgio), dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: P. Kuypers, N. Groot, B. Vitez, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 12 febbraio 2019, Ares(2019)856949 che esclude la IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL dalle procedure di partecipazione per l’aggiudicazione di appalti e attribuzione delle sovvenzioni ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nella parte in cui ha escluso il consorzio Imagina/dpa o rifiutato la sua offerta;
—
annullare la decisione della Commissione del 9 aprile 2019, Ares(2019)2494476 in quanto dovrebbe essere considerata la decisione di escludere il consorzio dal bando di gara n. PO/2018-05/A4 o di rifiutare la sua offerta;
—
annullare l’atto (gli atti) con cui la Commissione aggiudica gli appalti, o consente a una parte diversa dal consorzio Imagina/dpa di eseguire la copertura audiovisiva di temi dell’attualità dell’Unione europea per i lotti I, III e VI come descritti nel bando di gara;
—
condannare la Commissione a risarcire il consorzio per il danno da essa causato impedendo al consorzio di eseguire gli appalti per i lotti I, III e VI;
—
condannare la Commissione alle spese sostenute da ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione della Commissione per non aver riconosciuto che l’esclusione dell’Imagina Media Audiovisual SL — uno dei membri del consorzio — non ha incidenza sull’esecuzione da parte del consorzio dell’appalto relativamente ai lotti I, III e VI del bando di gara. L’esclusione dell’Imagina Media Audiovisual SL non ha effetto neanche sulle decisioni con cui la Commissione ha aggiudicato tali appalti al consorzio.
2.
Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione della Commissione per non aver correttamente applicato i documenti del bando di gara. Di conseguenza, la Commissione non ha chiesto al consorzio di sostituire l’Imagina Media Audiovisual SL con un altro soggetto per far parte del consorzio, come era richiesto dal bando di gara.
3.
Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione della Commissione per non avere correttamente applicato l’articolo 136, paragrafo 9, del regolamento 2018/1046. Di conseguenza, l’ordinatore della Commissione non ha chiesto al consorzio di sostituire l’Imagina Media Audiovisual SL con un altro soggetto per far parte del consorzio, come richiesto dal regolamento 2018/1046.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del diritto del consorzio a una tutela giurisdizionale effettiva e del principio di buona amministrazione. La Commissione ha illegittimamente usato la decisione del 12 febbraio 2019, Ares(2019) 856949 relativa all’esclusione dell’Imagina Media Audiovisual SL o la lettera del 9 aprile 2019, Ares(2019) 2494476 per escludere il consorzio dal bando di gara PO/2018-05/A4.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del diritto del consorzio a una tutela giurisdizionale effettiva, sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione. La Commissione ha commesso errori procedurali e ha illegittimamente attribuito gli appalti per i lotti I, III e VI del bando PO/2018-05/A4 a un offerente diverso dal consorzio.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha causato un danno al consorzio comportandosi illegittimamente e per questo motivo il consorzio non può eseguire gli appalti per i lotti I, III e VI del bando di gara PO/2018-05/A4.
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag.1).
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