24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/65
Ricorso proposto il 22 aprile 2019 — Imagina Media Audiovisual/Commissione
(Causa T-269/19)
(2019/C 213/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Imagina Media Audiovisual, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: P. Kuypers, N. Groot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione Ares(2019)856949, con la quale la Commissione ha imposto alla ricorrente un’esclusione di due anni e l’ha inserita nella banca dati di individuazione precoce ed esclusione (1);
—
condannare la Commissione a risarcire la ricorrente per il danno causato dalla decisione impugnata;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto per non aver svolto il suo controllo e la sua analisi, ma si è unicamente basata sulle conclusioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti senza effettuare un proprio adeguato controllo e interpretando erroneamente le conclusioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Di conseguenza, la Commissione incorre in un errore di valutazione dei fatti e, pertanto, viene mene al suo dovere di diligenza.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha illegittimamente escluso la ricorrente così violando l’articolo 136, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2018/1046 nonché i diritti della difesa della ricorrente, non precisando chiaramente in cosa esattamente consista il grave illecito professionale. Inoltre, la Commissione incorrerebbe in errore nell’affermare che la ricorrente è esclusa anche dalle gare in corso, dal momento che ciò non si desume dal dispositivo della decisione impugnata; nell’escludere la ricorrente per una condotta relazionata ai diritti di ritrasmissione e commercializzazione di eventi sportivi in una gara relativa alla copertura audiovisiva di temi dell’attualità dell’Unione europea, dal momento che si tratta di mercati differenti che non hanno ripercussioni tra di loro, per cui l’affidabilità della ricorrente in appalti per l’Unione europea può essere dimostrata, e nel decidere che la ricorrente deve essere esclusa, giacché la Commissione non aveva sufficienti prove per adottare la decisione impugnata e l’accordo tra la ricorrente e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di non istruire un procedimento non afferma che la ricorrente o i suoi amministratori delegati siano colpevoli.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto avendo deciso che l’esclusione sia proporzionata ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento 2018/1046 senza tener conto dell’assenza di incidenza sugli interessi finanziari e sull’immagine dell’Unione né del tempo trascorso dal verificarsi della condotta.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore per aver deciso che le misure correttive adottate dalla ricorrente sono provvisorie e insufficienti tenuto conto dell’articolo 136, paragrafo 6, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 136, paragrafo 7, del regolamento 2018/1046.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione viola il principio fondamentale della parità di trattamento per aver trattato la ricorrente in maniera diversa dagli altri offerenti che hanno concluso con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti un accordo di non istruire un procedimento.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha causato danni alla ricorrente per aver illegittimamente deciso che quest’ultima dovesse essere esclusa dalla partecipazione nelle procedure di attribuzione di sovvenzioni disciplinate dal regolamento 2018/1046.
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag.1).
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