1.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/39
Ricorso proposto il 25 aprile 2019– Proodeftiki/Commissione
(Causa T-271/19)
(2019/C 220/50)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Proodeftiki ATE (Atene, Grecia) (rappresentante: M. Panagopoulou, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2018) 6717 final della Commissione europea del 19 ottobre 2018 intitolata «State Aid S.A. 50233 (2018/N) -Greece State aid for the construction of Lamia-Xiniada section of the E65 Motorway»;
—
condannare la Commissione all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione in relazione alla valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.1. della decisione impugnata relativa all’ammissione del criterio del contributo dell’aiuto di cui trattasi al conseguimento di obiettivi di interesse comune.
2.
Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione e su un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti di causa per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.2. della decisione impugnata per quanto riguarda l’ammissione che era soddisfatto il criterio della creazione di un incentivo a favore del concessionario.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti di causa per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.3. e alla sezione 3.3.1.4. della decisione impugnata per quanto riguarda l’ammissione del criterio del principio di necessità e del principio di proporzionalità.
4.
Quarto motivo vertente su un difetto di motivazione per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione alla sezione 3.3.1.3. (punti da 60 a 64) della decisione impugnata.
5.
Quinto motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti di causa per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.3 (punti da 66 a 69) della decisione impugnata.
6.
Sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.3. (punti da 70 a 73) della decisione impugnata.
7.
Settimo motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.3. (punti da 75 a 80) della decisione impugnata per quanto riguarda l’ammissione del criterio di proporzionalità dell’aiuto di cui trattasi.
8.
Ottavo motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.5. della decisione impugnata per quanto riguarda la mancanza di incidenza sul commercio intracomunitario.
Full & Egal Universal Law Academy