24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/67
Ricorso proposto il 25 aprile 2019 — TO/SEAE
(Causa T-272/19)
(2019/C 213/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: TO (rappresentante: G. Generet, avocat)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione dell’AHCC del SEAE del 15 giugno 2018 che dichiara che la ricorrente non soddisfa tutte le condizioni d’impiego previste dall’articolo 82 del RAA e che non può essere assunta in qualità di agente contrattuale 3 ter al SEAE;
—
annullare la decisione dell’AHCC del SEAE del 14 gennaio 2019 che respinge il reclamo deposto dalla ricorrente il 14 settembre 2018;
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo stimato in EUR 36 992,52 corrispondente ad un anno di retribuzione per un contratto AC FG II al livello salariale in vigore a partire dal 1o novembre 2017, salvo una valutazione più precisa di tale ammontare nel corso del procedimento;
—
condannare il SEAE a calcolare la perdita in termini di diritti a pensione cagionata dalla sua mancata assunzione;
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale conseguente alla lesione della sua dignità e della sua reputazione professionale;
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale conseguente alla lesione della sua salute e del suo equilibrio personale;
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale derivante alla violazione da parte del SEAE del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale derivante dalla violazione del segreto medico e del carattere confidenziale dei dati personali contenuti nel fascicolo medico della ricorrente;
—
condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale conseguente derivante dalla calunnia e/o diffamazione nei confronti della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 33, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e degli articoli 82 e 83 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, dei principi di proporzionalità e del contraddittorio, del diritto ad una buona amministrazione e alla sollecitudine, del principio di non discriminazione e del diritto al trattamento imparziale ed equo e del divieto di qualunque forma di molestia psicologica.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), e dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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