24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/69
Ricorso proposto il 24 aprile 2019 — PNB Banka e altri/BCE
(Causa T-275/19)
(2019/C 213/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: PNB Banka AS (Riga, Lettonia), Grigory Guselnikov (Londra, Regno Unito), Yulia Guselnikova (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Behrends e M. Kirchner, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della BCE del 14 febbraio 2019 di svolgere un’ispezione in loco presso i locali della PNB Banka AS e delle società del suo gruppo;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono dieci motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE non sarebbe l’autorità di vigilanza competente nei confronti della PNB Banka AS al momento della decisione di svolgere l’ispezione in loco.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non sarebbe «necessaria» ai sensi dell’articolo 12 del regolamento sul meccanismo di vigilanza unico (MVU) (1).
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe omesso di esercitare debitamente la sua discrezionalità ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento MVU.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato il principio di proporzionalità.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato il diritto di essere ascoltati dei ricorrenti.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato il suo obbligo di esaminare e valutare attentamente e imparzialmente tutti gli aspetti rilevanti del singolo caso.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato l’obbligo di fornire un’adeguata motivazione alla sua decisione.
8.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
9.
Nono motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato il principio di parità di trattamento e avrebbe agito in modo discriminatorio nei confronti dei ricorrenti.
10.
Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato l’articolo 19 e il considerando 75 del regolamento MVU e avrebbe commesso uno sviamento di potere.
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
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