24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/71
Ricorso proposto il 26 aprile 2019 — BK/Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
(Causa T-277/19)
(2019/C 213/68)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: BK (rappresentanti: B. Christianos, A. Skoulikis e D. Karagkounis, dikigoroi)
Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’impugnata decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (AIPN), il cui contenuto è espresso nel messaggio di posta elettronica del 20/09/2018 del capo del Dipartimento Amministrazione, e contestualmente la decisione implicita dell’AIPN di rigetto del reclamo della ricorrente. Di conseguenza, l’EASO dovrà prendere i provvedimenti che l’attuazione della decisione del Tribunale comporta, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, con effetto retroattivo;
—
condannare il convenuto alla totalità delle spese di giudizio della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento.
2.
Secondo motivo, vertente sull’assenza della motivazione e, pertanto, di una forma sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
3.
Terzo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata, la quale comporta un errore materiale.
4.
Quarto motivo, vertente su un errore in diritto, in quanto la decisione non tiene conto dell’interesse del servizio e del dovere di sollecitudine dell’Amministrazione nei confronti dei propri agenti.
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