2.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 406/44
Rettifica della comunicazione in Gazzetta ufficiale nella causa T-279/19
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 220 del 1o luglio 2019)
(2019/C 406/53)
Pagina 41, la comunicazione in GU nella causa T-279/19, Fronte Polisario/Consiglio, va letta nel modo seguente:
Ricorso proposto il 27 aprile 2019 — Fronte Polisario/Consiglio
(Causa T-279/19)
(2019/C 406/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il suo ricorso ricevibile;
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU 2019, L 34, pag. 1), il ricorrente deduce dieci motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, in quanto l’Unione e il Regno del Marocco non sarebbero competenti a concludere un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale, sostituendosi al popolo Sahrawi, rappresentato dal Fronte Polisario.
2.
Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, in quanto il Consiglio non avrebbe esaminato tale questione prima di adottare la decisione impugnata.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, del suo obbligo di eseguire le sentenze della Corte, nei limiti in cui la decisione impugnata non terrebbe conto della motivazione della sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Fronte Polisario (C-104/16 P, EU:C:2016:973).
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi e dei valori sostanziali che orientano l’azione dell’Unione nel contesto internazionale, in quanto, in primo luogo, la decisione impugnata negherebbe l’esistenza del popolo Sahrawi come soggetto del diritto, sostituendo ad esso i termini «gli interessati»; in secondo luogo, in violazione del diritto dei popoli di disporre liberamente delle proprie risorse naturali, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale che organizza, senza il consenso del popolo Sahrawi, l’esportazione delle sue risorse naturali verso l’Unione, definendole come risorse di origine marocchina e, in terzo luogo, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale con il Regno del Marocco, applicabile al Sahara occidentale occupato, nel quadro della politica annessionista del Regno del Marocco nei confronti di tale territorio e delle sistematiche violazioni dei diritti fondamentali che il mantenimento di detta politica richiede.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione impugnata sarebbe contraria alle dichiarazioni dell’Unione, la quale ha più volte ribadito la necessità di rispettare i principi di autodeterminazione e dell’effetto relativo dei trattati.
6.
Sesto motivo, vertente sull’errata applicazione del principio di proporzionalità, poiché, tenuto conto dello status separato e distinto del Sahara occidentale, dell’intangibilità del diritto all’autodeterminazione e dello status di soggetto terzo del popolo Sahrawi, non spettava al Consiglio stabilire un rapporto di proporzionalità tra asseriti «[benefici] per l’economia del Sahara occidentale» e le relative ripercussioni sulle risorse naturali Sahrawi.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto all’autodeterminazione, in quanto, in primo luogo, la decisione impugnata nega l’unità nazionale del popolo Sahrawi come soggetto titolare del diritto di autodeterminazione, sostituendo ad esso i termini «gli interessati»; in secondo luogo, in violazione del diritto del popolo Sahrawi di disporre liberamente delle proprie risorse naturali, la decisione impugnata organizza, senza il suo consenso, l’esportazione delle sue risorse verso l’Unione, che saranno definite come risorse di origine marocchina e, in terzo luogo, in violazione dello status separato e distinto del territorio Sahrawi, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale occupato e dissimula l’effettivo paese d’origine dei prodotti derivanti da tale territorio, definendoli come prodotti di origine marocchina.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, in quanto la decisione impugnata nega lo status di soggetto terzo del popolo Sahrawi nelle relazioni UE-Marocco e impone ad esso obblighi internazionali concernenti il suo territorio nazionale e le sue risorse naturali, senza il suo consenso.
9.
Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale, in quanto, da un lato, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale, mentre le forze marocchine di occupazione non dispongono dello jus tractatus su tale territorio ed è fatto loro divieto di sfruttarne le risorse naturali e, dall’altro lato, tale decisione, utilizzando i termini «gli interessati», avvalla il trasferimento illegale di coloni marocchini nel territorio Sahrawi occupato.
10.
Decimo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi dell’Unione in forza del diritto della responsabilità internazionale, in quanto, stipulando un accordo internazionale con il Regno del Marocco applicabile al Sahara occidentale, la decisione impugnata approva le gravi violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze marocchine di occupazione contro il popolo Sahrawi e presta aiuto e assistenza al mantenimento della situazione derivante da tali violazioni.