15.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 238/22
Ricorso proposto il 2 maggio 2019 — Germania/ACER
(Causa T-283/19)
(2019/C 238/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti J. Möller e S. Eisenberg, e avv.ti M. Elspas, R. Bierwagen e G. Brucker)
Resistente: Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1.
annullare l’articolo 5, paragrafi 8 e 9, dell’allegato I e l’articolo 5, paragrafi 8 e 9, dell’allegato II della decisione n. 02/2019 della resistente del 21 febbraio 2019;
2.
annullare l’articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, e paragrafo 5, l’articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, lettera d), punto vii), dell’allegato I, nonché l’articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto vii), dell’allegato II della decisione n. 02/2019 della resistente del 21 febbraio 2019;
3.
in subordine — qualora il Tribunale ritenga che le disposizioni degli allegati I e II, di cui al punto 1 si chiede l’annullamento, siano indissolubilmente collegate alle altre disposizioni dei rispettivi articoli o allegati o dell’intera decisione n. 02/2019 della resistente del 21 febbraio 2019 — annullare i rispettivi articoli, allegati o l’intera decisione;
4.
in subordine, qualora il Tribunale ritenga che le disposizioni degli allegati I e II, di cui al punto 2 si chiede l’annullamento, siano indissolubilmente collegate alle altre disposizioni dei rispettivi articoli o allegati o dell’intera decisione n. 02/2019 della resistente del 21 febbraio 2019 — annullare i rispettivi articoli, allegati o l’intera decisione; e
5.
condannare la resistente alle spese del procedimento.
Motivi del ricorso e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
Violazione degli articoli da 14 a 16 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica [regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019] che entrerà in vigore a breve, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e il principio generale della certezza del diritto.
Nel primo motivo viene censurato il fatto che, nell’illustrare all’articolo 5, paragrafo 8, lettere b) e c), degli allegati I e II della decisione n. 02/2019 ciò che costituisce un elemento critico della rete, la resistente violerebbe l’impianto generale degli articoli da 14 a 16 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica in vigore dal 1o gennaio 2020. Detti articoli disciplinano il modo in cui si terrà conto delle strozzature nella rete interna nel calcolo della capacità di scambio transfrontaliero. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica, si applicherebbe la presunzione assoluta che non sussista alcuna discriminazione dei flussi transfrontalieri, qualora sia messa a disposizione dello scambio transfrontaliero su elementi di rete interni e transfrontalieri una capacità minima del 70 % del rispettivo elemento di rete. In base all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento sul mercato dell’energia elettrica, non dovrebbero essere attuate misure di ridispacciamento che vadano oltre la capacità minima. Inoltre, nel rispetto della capacità minima, una zona di offerta potrebbe essere riconfigurata solo con l’accordo dello Stato membro interessato. La capacità minima del 70 % verrebbe peraltro introdotta solo in una traiettoria lineare progressiva. La capacità minima del 70 % e la traiettoria lineare terrebbero conto del fatto che occorre tempo per lo sviluppo della rete interna. Tale impianto generale verrebbe sovvertito dall’articolo 5, paragrafo 8, lettere b) e c), degli allegati I e II della decisione, in quanto la capacità minima del 70 % potrebbe essere applicata agli elementi della rete interna solo nel caso in cui il gestore dei sistemi di trasmissione potesse dimostrare la minore efficienza derivante dalla riconfigurazione della zona di offerta oppure da un aumento del ridispacciamento o dello sviluppo della rete. Inoltre, il criterio di efficienza di cui all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), degli allegati I e II della decisione si sottrarrebbe alla capacità minima fissa del 70 %, in quanto sarebbe de facto impossibile da soddisfare.
La tempestiva considerazione di contromisure conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, e paragrafo 5, nonché all’articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, lettera d), punto vii), dell’allegato I e all’articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto vii), dell’allegato II sarebbe in contrasto con l’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica, secondo il quale la capacità massima dovrebbe essere messa a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato.
2.
Violazione del regolamento (CE) n. 714/2009 (1)
Con il secondo motivo si sostiene che la decisione limiterebbe indebitamente le tre deroghe concernenti la considerazione degli elementi di rete interna di cui al punto 1.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009, in quanto la decisione contemplerebbe esclusivamente il criterio di efficienza recependolo peraltro in maniera erronea.
3.
Violazione del regolamento (UE) 2015/1222 (2)
Nell’ambito del terzo motivo, si sostiene che il criterio di efficienza di cui all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), degli allegati I e II della decisione sarebbe in contrasto con la procedura di riesame delle zone di offerta di cui agli articoli 32 e seguenti del regolamento (UE) 2015/1222 e con l’obbligo di prendere in considerazione elementi di rete nel calcolo della capacità conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento.
4.
Violazione del principio di proporzionalità
Il quarto motivo verte sul fatto che l’esclusione degli elementi di rete interni attraverso il criterio di efficienza di cui all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), degli allegati I e II della decisione violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto tale esclusione comprometterebbe la sicurezza del sistema e non costituirebbe la misura meno rigorosa.
5.
Errori di forma nella decisione impugnata
Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che la decisione violerebbe gli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6 ottobre 1958, pag. 385), in quanto essa sarebbe stata pubblicata e comunicata solo in lingua inglese. Essa violerebbe altresì l’obbligo di motivazione e sarebbe stata adottata dall’Agenzia al di fuori del suo ambito di competenza.
(1) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).
(2) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25 luglio 2015, pag. 24).
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