24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/76
Ricorso proposto il 2 maggio 2019 — SGI Studio Galli Ingegneria/Commissione
(Causa T-285/19)
(2019/C 213/73)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Marini, V. Catenacci e R. Viglietta, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Accertare e dichiarare che la ricorrente non è tenuta al pagamento in favore della Commissione europea delle somme dalla medesima richieste con la nota di debito n. 3241902288 ricevuta in data 22.2.2019 e da ultimo con la nota ricevuta in data 29.4.2019 — Ref. Ares(2019)2858540, pretese a titolo di recupero del contributo e di Liquidated damages per asserito inadempimento di Studio Galli Ingegneria del Grant Agreement n. 619120 per la sovvenzione del progetto denominato «MARSOL».
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Accertare e dichiarare l’insussistenza degli inadempimenti contestati dalla Commissione.
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Accertare e dichiarare l’illegittimità, invalidità, e comunque l’infondatezza della preinformation letter del 19.12.2018, del rapporto ispettivo OLAF, della nota di addebito del 22.2.2019, del successivo sollecito del 2.4.2019 e della nota finale di rideterminazione dell’importo richiesto e di rigetto delle ulteriori domande di SGI del 29.4.2019 — Ref.Ares(2019)2858540.
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Accertare e dichiarare l’insussistenza del credito vantato dalla Commissione.
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Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al contributo effettivamente erogato dalla Commissione in forza del Grant Agreement n. 619120 per il progetto «MARSOL».
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In subordine, accertare e dichiarare che la somma oggetto di recupero da parte della Commissione non può essere superiore a € 100.044,99.
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In via di ulteriore subordine, condannare la Commissione a corrispondere a SGI i costi sostenuti per l’esecuzione del progetto MARSOL a titolo di ingiustificato arricchimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona fede contrattuale, sulla violazione del diritto di difesa nella fase successiva alla chiusura dell’attività investigativa, sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), sulla violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’art. 41 CDFUE, sulla violazione del diritto di accesso ai documenti ai sensi dell’art. 42 CDFUE, nonché sulla violazione dell’art. II.22 del Grant Agreement et dell’art. 1134 del Codice civile belga.
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Si fa valere a questo riguardo che la Commissione non ha tenuto conto della richiesta di sospensione del procedimento e di accesso agli atti del fascicolo ispettivo di OLAF formulata dalla ricorrente, ma ha proceduto comunque a emettere la nota di debito e i successivi solleciti, nonostante la società non fosse nella materiale possibilità di controdedurre al final report di OLAF a causa di vicende interne patologiche. Con conseguente violazione dei principi di buona fede contrattuale e del diritto a una difesa effettiva sia in ambito procedimentale che davanti al Tribunale.
2.
Secondo motivo, vertente sull’insussistenza del contestato inadempimento, sull’insussistenza del credito vantato dalla Commissione europea, sull’illegittimità e infondatezza del rapporto ispettivo OLAF, e conseguentemente della pre-information letter e delle note di debito della Commissione, sulla violazione dei principi di presunzione di non colpevolezza, onere della prova, equità di cui al Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.9.2013, nonché sull’esistenza di un errore nella valutazione della prova e la violazione dell’articolo 1315 del Codice civile belga.
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Si fa valere a questo riguardo che tutti gli inadempimenti sulla cui base la Commissione ha formulato la richiesta di recupero non sono fondati, come da documentazione prodotta in giudizio. I tempi lavorativi e i costi del personale sono stati correttamente rendicontati per tutte le risorse adibite al progetto e corrispondono con quanto richiesto alla Commissione. Non vi sono sovrapposizioni tra risorse e altri progetti sovvenzionati. Non sussistono tutti gli altri inadempimenti contestati. Le contestazioni di OLAF su cui la Commissione fonda la richiesta di recupero si riferiscono sempre ad altri progetti. Non risulta superato l’onere della prova.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, equità e buona fede contrattuale e violazione dell’art. II.22 del Grant Agreement.
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Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità nel richiedere l’intero contributo erogato alla ricorrente, nonostante il procedimento ispettivo avesse riconosciuto incongruenze solo su due professionisti adibiti al progetto. Sono stati richiesti anche tutti gli ulteriori costi diretti diversi da quelli per il personale e tutti i costi indiretti.
4.
Quarto motivo, vertente fatto valere a titolo subordinato, vertente sul diritto all’indennizzo da arricchimento senza causa della Commissione europea.
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Secondo la ricorrente, ricorrono infatti le condizioni per la proposizione dell’azione, vale a dire l’arricchimento di una parte contrattuale e il depauperamento dell’altra, e il nesso di causalità tra l’arricchimento e il depauperamento.
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