22.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/30
Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Pshonka/Consiglio
(Causa T-292/19)
(2019/C 246/32)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Artem Viktorovich Pshonka (Kramatorsk, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui tale decisione e tale regolamento riguardano il ricorrente; e
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla buona amministrazione.
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce, tra l’altro, che il Consiglio dell’Unione europea, nell’adottare la decisione impugnata, non ha agito con la dovuta diligenza, poiché prima di adottarla, non ha esaminato le affermazioni del ricorrente e le prove da esso presentate, che depongono a suo favore, e si è essenzialmente fondato su una stringata sintesi del Procuratore generale dell’Ucraina, senza richiedere alcuna informazione supplementare riguardo allo svolgimento delle indagini in Ucraina.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente
Il ricorrente afferma al riguardo che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, eccessive e violano la garanzia della tutela di diritto internazionale del diritto di proprietà del ricorrente.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente che gli sono garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
A questo riguardo il ricorrente afferma che, con l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti, è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.
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