24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/80
Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Klymenko/Consiglio
(Causa T-295/19)
(2019/C 213/77)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko;
—
annullare la decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto gli atti impugnati non sarebbero sufficientemente motivati.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantiti dai principi fondamentali del diritto europeo e sanciti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
3.
Terzo motivo, vertente sull’assenza di base giuridica, in quanto l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea non può costituire la base giuridica della misura restrittiva adottata nei confronti del sig. Klymenko.
4.
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, poiché il ricorrente fornirebbe elementi a dimostrazione dell’assenza di base fattuale sufficiente che possa fondare un qualsivoglia procedimento penale.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della proprietà, principio fondamentale del diritto dell’Unione, tutelato dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo addizione n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
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