22.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/31
Ricorso proposto il 14 maggio 2019 — PNB Banka e altri/BCE
(Causa T-301/19)
(2019/C 246/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: PNB Banka AS (Riga, Lettonia), Grigory Guselnikov (Londra, Regno Unito), Yulia Guselnikova (Londra) (rappresentanti: O. Behrends e M. Kirchner, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della BCE del 1o marzo 2019 di classificare la PNB Banka come soggetto significativo;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono dieci motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha ritenuto erroneamente che l’articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento MVU (1) si riferisca a una decisione di classificazione.
—
I ricorrenti sostengono che l’articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento MVU si limita ad autorizzare la BCE ad esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri di un’autorità nazionale competente. L’articolo 39, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento quadro MVU (2) non può cambiare la natura della decisione di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento MVU. Nel caso in cui il Tribunale giungesse alla conclusione che l’articolo 39, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento quadro MVU cambia la natura di tale decisione, i ricorrenti fanno valere l’illegittimità del medesimo articolo 39, paragrafo 5, seconda frase.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha fondato la sua decisione su ipotesi errate riguardo alle condizioni e allo scopo dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento MVU e, tra l’altro, non ha preso in considerazione il carattere eccezionale di una decisione ai sensi di tale disposizione.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti rilevanti del singolo caso al fine di determinare la necessità di una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento MVU.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato vari requisiti di forma sostanziali.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esercitato il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento MVU.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della BCE.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio nemo auditor da parte della BCE.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento da parte della BCE.
9.
Nono motivo, vertente sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto da parte della BCE.
—
I ricorrenti sostengono che la decisione non è chiara e pertanto crea incertezza giuridica ed è contraria al legittimo affidamento della PNB Banka basato sulle sue interazioni precedenti con la BCE e con la Commissione per i mercati finanziari e di capitali.
10.
Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l’articolo 19 del regolamento MVU e il considerando 75 del suo preambolo ed è incorsa in uno sviamento di potere.
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 63).
(2) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17) (GU 2014 L 141, pag. 1).
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