8.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 230/61
Ricorso proposto il 17 maggio 2019 –BU/Commissione
(Causa T-308/19)
(2019/C 230/75)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: BU (rappresentante: E. Bonanni, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione dell’11 gennaio 2019, mediante la quale la Commissione ha anticipato e deciso di volere istituire una nuova commissione medica per una nuova emissione di parere circa il domandato aggravamento della malattia professionale del ricorrente;
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Disporre che la decisione sul domandato aggravamento deve assumersi sulla base del parere già espresso dalla precedente commissione medica in data 8 gennaio 2014, facendo dovuta astrazione della disposizione di cui all’art. 12 della Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, in vigore prima del 1ogennaio 2006 (REG), come riconosciuto da mandato rettificato l’11 gennaio 2019, ai fini della condanna della Commissione al pagamento della somma di 639 431,37 euro, di cui 98 372,51 euro già erogati, ai sensi dell’indennità prevista all’articolo 14 della REG, ovvero la disposizione di analogo obbligo.
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Condannare la Commissione al pagamento di 5 000 euro per ogni mese di ritardo nella dovuta assunzione di provvedimento.
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Condannare la Commissione ad un risarcimento di 100 000 euro per l’ illegale emissione del mandato no 3 del 25 gennaio 2018, in spregio alle sentenze T–551/16 e T–212/01.
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Condannare la Commissione ad un risarcimento di 50 000 euro per la disapplicazione della tabella per gli onorari dei medici designati e da designare.
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Condannare la Commissione ad un risarcimento di 100 000 euro per l’ingiustificabile ritardo nella conclusione della fase amministrativa.
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Condannare la Commissione ad un risarcimento di 1 000 000 euro per l’inqualificabile comportamento del Dott. AB, quale dipendente diretto dell’AIPN, non indipendente, in relazione a sue descritte condotte opinabili,
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E con ulteriore condanna della Commissione al pagamento delle spese legali e di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede, in sostanza, la condanna della Commissione per non aver assunto la decisione di liquidargli l’importo di 639 421,37 euro, di cui 98 372,51 euro già erogati, che costituisce l’indennità prevista ai sensi dell’articolo 14 della REG in seguito al parere della commissione medica dell’8 gennaio 2014, nel quadro della domanda di aggravamento della sua malattia professionale del 7 giugno 2000.
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere:
1.
La violazione dell’articolo 266 del TFUE e dell’obbligo dei conformarsi al giudicato, nella misura in cui la Commissione non si sarebbe conformata al giudicato nelle cause T-212/01 e T-551/16, per quanto riguarda l’erronea commistione fra invalidità propriamente detta e l’indennità prevista nell’articolo 14 della REG.
2.
La commissione nella fattispecie di uno sviamento di potere.
3.
La violazione dell’articolo 73 dello Statuto e della giurisprudenza dell’Unione europea in materia de funzionamento della commissione medica.
4.
La violazione del principio sulla durata ragionevole del procedimento.
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