8.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 230/64
Ricorso proposto il 22 maggio 2019 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/Commissione
(Causa T-314/19)
(2019/C 230/77)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spagna) (rappresentanti: P. Palacios Pesquera e M. Rius Coma, avvocati)
Convenuto: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso e i motivi di impugnazione in esso dedotti ricevibili;
—
accogliere i motivi di impugnazione dedotti nel ricorso e, di conseguenza:
a)
dichiarare che la cessazione del progetto BreadGuard è priva di causa e, di conseguenza, che si proceda all’archiviazione del procedimento in contraddittorio di riferimento;
b)
in subordine, ordinare alla Commissione di procedere al pagamento delle somme corrispondenti ai lavori effettivamente eseguiti dalla TECNALIA e di astenersi dal chiedere il rimborso delle somme a titolo di aiuti concesse al progetto BreadGuard ricevute dalla TECNALIA per l’esecuzione del progetto;
c)
in ulteriore subordine, privare di effetti il provvedimento di cessazione e ordinare che si riapra il procedimento in contraddittorio al fine di sanare i difetti osservati e denunciati dalla TECNALIA nei termini indicati nella domanda;
d)
In ogni caso, dichiarare che non occorre effettuare alcuna dichiarazione di gravi illeciti professionali in relazione alla TECNALIA;
—
condannare la Direzione generale per la ricerca e l’innovazione dell’Unione europea alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro il provvedimento adottato nell’ambito del procedimento in contraddittorio relativo al progetto FP7-KBBE-2013-613647 BREADGUARD Grant Agreement, che è stato oggetto di Request for Redress (reclamo) respinto con comunicazione del 22 marzo 2019.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’assenza di inadempimento del Grant Agreement da parte della TECNALIA
—
A tale riguardo la ricorrente fa valere l’applicazione abusiva del Grant Agreement, nell’aver imputato la violazione dei suoi articoli II.38,1.b); L I.38.1.c), II,38.1.f) e II.38,1,1), data la mancanza dimostrata di una violazione del contenuto del Grant Agreement da parte della TECNALIA per tutte e ciascuna delle irregolarità e illeciti imputati nel provvedimento di chiusura.
2.
Secondo motivo, vertente sull’applicazione abusiva dell’articolo II.38 del Grant Agreement.
—
A tale riguardo la ricorrente fa valere l’applicazione abusiva dell’articolo II.38.1.1 del Grant Agreement alla luce della dichiarazione dell’esistenza di gravi illeciti professionali nel caso della TECNALIA.
3.
Terzo motivo, vertente sull’applicazione abusiva dell’articolo II.38,1,1), dell’allegato al Grant Agreement.
—
A tale riguardo la ricorrente fa valere l’applicazione abusiva dell’articolo II.38 del Grant Agreement al fine di ordinare la chiusura del progetto BreadGuard imputando la responsabilità all’intero Consorzio nel suo complesso.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo II.23.5 dell’allegato II al Grant Agreement.
—
A tale riguardo la ricorrente fa valere la violazione del contenuto dell’allegato II del Grant Agreement relativo al progetto BreadGuard non avendo comunicato alla Commissione europea l’identità degli esperti indipendenti che hanno sottoscritto le perizie sulle quali si fonda il provvedimento impugnato, impedendo in tal modo la loro ricusazione da parte di TECNALIA.
5.
Quinto motivo, vertente sull’irrilevanza del riconoscimento dei fatti da parte di un beneficiario.
—
A tale riguardo la ricorrente fa valere l’irrilevanza delle conclusioni nel procedimento in contraddittorio da parte della Universitad de Kassel in qualità di uno dei beneficiari dei progetti BreadGuard e FoodWatch.
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