5.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 263/50
Ricorso proposto il 23 maggio 2019 — AMVAC Netherlands/Commissione
(Causa T-317/19)
(2019/C 263/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu, M. Grunchard e S. Englebert, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019 (1);
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in seguito a un errore manifesto di valutazione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in esito a un procedimento in cui non sono stati rispettati i diritti di difesa della ricorrente.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di certezza del diritto.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di proporzionalità.
5.
Quinto motivo, con cui si afferma che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio di precauzione.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2019 L 62, p. 7).
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