22.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/38
Ricorso proposto il 27 maggio 2019 — El-Qaddafi/Consiglio
(Causa T-322/19)
(2019/C 246/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Muscat, Oman) (rappresentante: S. Bafadhel, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2017/497 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che [attua] la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nell’elenco di cui agli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 del Consiglio, del 21 marzo [2017], che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia; e
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale conformemente al regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio dell'Unione europea non ha agito tempestivamente per quanto riguarda la notifica degli atti impugnati nei confronti del ricorrente. Ciò equivale ad una violazione di un requisito procedurale essenziale, relativo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, che ha arrecato pregiudizio al ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione del Consiglio di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco si fonda su motivi identici a quelli sottesi alle misure restrittive precedentemente annullate con sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017, nella causa T-681/14, in violazione dei principi dell'autorità di cosa giudicata e della certezza del diritto e del diritto a un ricorso effettivo.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati non rivelano alcun fondamento giuridico per il mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco, nonostante il cambiamento fondamentale delle circostanze in Libia. Il Consiglio non ha fornito una motivazione individuale, specifica e concreta degli atti impugnati, i quali non sono correttamente fondati su atti invocati a sostegno.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violano i diritti fondamentali del ricorrente, tra cui il diritto alla salute, il diritto alla vita familiare, il diritto di proprietà e il diritto ad una difesa effettiva, come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
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