22.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/45
Ricorso proposto il 3 giugno 2019 — Cantieri del Mediterraneo/Commissione
(Causa T-335/19)
(2019/C 246/47)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Cantieri del Mediterraneo SpA (Napoli, Italia) (rappresentanti: F. Munari e L. Calzolari, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
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La ricorrente chiede l’annullamento ex artt. 263 e ss. TFUE dell’art. 1 della Decisione impugnata.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 20 settembre 2018 n. C(2018)6037final relativa all’aiuto di Stato SA.36112 (2016/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore dell’Autorità portuale di Napoli e di Cantieri del Mediterraneo S.p.A. (la «Decisione»).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
1.
Violazione degli artt. 41, 47 e 48 CDFUE e dei principi di buona amministrazione, parità di trattamento, non discriminazione nonché del principio del contraddittorio e al vizio per difetto di motivazione e violazione dell’art. 296 TFUE.
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Si fa valere a questo riguardo che la Decisione è stata adottata in una procedura in cui non sono stati garantiti i diritti di difesa di CAMED la quale non è stata ascoltata in audizione al contrario del denunciante; e che
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la Decisione è stata adottata al termine di una procedura in cui non è stata garantita la parità di trattamento fra denunciante e beneficiario del presunto aiuto («parità delle armi»).
2.
Violazione dei principi di buona amministrazione, certezza del diritto e tutela giurisdizionale per l’illegittima revoca dell’archiviazione del 2006 della procedura relativa alla stessa misura ora qualificata dalla Decisione come aiuto dopo oltre 10 anni.
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Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto dichiarare l’illegittimità della revoca della decisione di archiviazione del 2006 relativa alla medesima misura statale e avrebbe dovuto ritenere che tale archiviazione impedisce di accertarne la natura di aiuto e l’incompatibilità, e che
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la Decisione avrebbe dovuto rilevare che la decisione di archiviazione presuppone l’avvenuto accertamento ad opera della Commissione della legittimità della misura scrutinata e, quindi, impedisce alla Commissione di adottare una seconda decisione che fornisca una diversa qualificazione della medesima materia a distanza di oltre 10 anni.
3.
Violazione dell’art. 107 TFUE per errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato ove la Decisione ha qualificato l’Autorità Portuale di Napoli («APN») come impresa.
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Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto escludere la natura di «impresa» dell’APN per via del ruolo riservato dalla l. n. 84/1994 a tutte le Autorità portuali quali enti pubblici rappresentanti dello Stato nell’ambito dei porti italiani, cui sono affidati compiti di regolazione e amministrazione di tutti i beni demaniali di proprietà esclusiva dello Stato nell’esclusivo interesse pubblico, che
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la Decisione avrebbe dovuto escludere che l’APN svolga «attività economica» poiché la l. n.84/1994 le vieta di offrire beni o servizi su un mercato, invero inesistente: e che
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La Decisione avrebbe dovuto riconoscere la natura tributaria del canone demaniale nell’ordinamento italiano e la sua predeterminazione ex lege.
4.
Violazione dell’art. 345 TFUE, degli artt. 3, 7 e 121 TFUE, di molteplici principi di diritto UE (parità di trattamento), nonché sviamento di potere.
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Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto rilevare che la possibilità di eseguire la manutenzione costituisce una prerogativa del diritto di proprietà e che il Trattato tutela il diritto degli Stati membri di mantenere la proprietà pubblica dei beni e delle infrastrutture (anche) portuali e di garantirne la fruibilità a tutti gli aventi diritto; che
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la Decisione non può applicare la stessa disciplina sulla manutenzione delle infrastrutture portuali o sui canoni per l’occupazione delle aree portuali in modo «orizzontale» e irragionevole a fattispecie fra loro non comparabili: le notevoli differenze che caratterizzano i modelli di gestione portuale nell’Unione impediscono di trattare allo stesso modo la costruzione di nuove infrastrutture di proprietà esclusiva di privati e la manutenzione di beni demaniali di proprietà inalienabile di uno Stato membro che li gestisce mediante la Pubblica amministrazione. Unta tale impostazione contrasta con il principio della parità di trattamento; e che
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la Decisione non può perseguire l’armonizzazione dei diversi modelli organizzativi dei porti nell’Unione mediante l’indiscriminata e irragionevole applicazione dell’art. 107 TFUE.
5.
Violazione dell’art. 107 TFUE per errata interpretazione della nozione di vantaggio.
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Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto rilevare che la misura non allevia oneri dell’APN né di CAMED, posto che nessuna impresa normalmente sostiene (tantomeno integralmente) gli oneri per la ristrutturazione di beni immobili di cui non è (e non può divenire) proprietaria, posto che in Italia i beni demaniali (in tutti i Porti italiani) sono proprietà esclusiva dello Stato; e che
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la Decisione avrebbe dovuto rilevare che le infrastrutture demaniali sono state assegnate a CAMED all’esito di una procedura pubblica, trasparente e competitiva, successiva all’impegno di APN di ristrutturare i beni demaniali di cui trattasi. Nella procedura utilizzata per l’assegnazione di tali beni a CAMED la possibilità di ottenere tali beni è stata offerta a tutti i soggetti potenzialmente interessati; l’esecuzione di una procedura pubblica garantisce il rispetto del criterio dell’operatore di mercato, escludendo ogni vantaggio dell’impresa aggiudicataria.
6.
Violazione dell’art. 107 TFUE, del principio di buona amministrazione, dei diritti di difesa di CAMED e vizio di motivazione per errata interpretazione della selettività.
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Si fa valere a questo riguardo che la Decisione non può qualificare la misura come aiuto «ad hoc» e non può omettere di eseguire il c.d. «test di selettività» per le misure a portata generale; che
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la Decisione avrebbe dovuto escludere la selettività della misura con riguardo all’APN poiché tutte le altre Autorità Portuali hanno beneficiato di identici finanziamenti pubblici per manutenere tutte le infrastrutture demaniali ricadenti negli ambiti territoriali di competenza; e che
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la Decisione avrebbe dovuto escludere la selettività della misura con riguardo a CAMED poiché tutte le imprese operanti in un porto italiano (non solo a Napoli e non solo nel settore della cantieristica navale) sono soggette alla stessa disciplina e, quindi, pagano lo stesso canone di CAMED per infrastrutture costruite o ristrutturate con fondi pubblici.
7.
Violazione art. 3 TUE e 7 TFUE. Violazione degli artt. 116 e 117 TFUE. Sviamento di potere. Difetto di competenza per la pretesa della Commissione di contestare la natura tributaria e l’ammontare dei canoni demaniali.
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Si fa valere a questo riguardo che la Decisione non può contestare sulla base dell’art. 107 TFUE l’ammontare del canone demaniale applicato dallo Stato italiano alle imprese concessionarie e l’asserita non corrispondenza a valori di mercato, posto che nell’ordinamento italiano il canone demaniale è una tassa di importo fissato dalla legge, non è negoziato con i singoli concessionari demaniali, e i regimi fiscali appartengono alla competenza esclusiva degli Stati membri.
8.
Violazione dell’art. 107 TFUE per mancanza di distorsione competitiva e del pregiudizio al commercio. Difetto di motivazione.
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Si fa valere a questo riguardo che la Decisione non può presumere la sussistenza dei due requisiti fra loro distinti e cumulativi; e che
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la Decisione avrebbe dovuto escludere l’esistenza dei requisiti poiché l’APN non opera su alcun mercato e non ha concorrenti e CAMED non ha tratto vantaggi da una misura che è soltanto una delle innumerevoli misure di attuazione di un piano a portata generale che ha interessato tutte le imprese operanti in ogni porto italiano (incluso Napoli) non solo nel settore della cantieristica.
9.
Violazione art. 107(2) e (3) TFUE.
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Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto applicare l’art. 107(2) TFUE poiché la manutenzione ha risanato i danni causati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e dal terremoto del 1980: e che
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la Decisione avrebbe dovuto applicare l’art. 107(3)(a)(c) TFUE poiché (i) il porto di Napoli si trova in una regione svantaggiata e (ii) il finanziamento pubblico delle infrastrutture portuali persegue un obiettivo di interesse comune, vieppiù considerato che l’importo del finanziamento è inferiore alle soglie di notifica di cui al GBER.
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