5.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 263/51
Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Santini/Parlamento
(Causa T-345/19)
(2019/C 263/59)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Giacomo Santini (Trento, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento Europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12 luglio 2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque,
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annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo;
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per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio in questione nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché
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con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti a parte ricorrente.
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in ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione della riserva de competenza dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo.
La Parte ricorrente deduce l’illegittimità del ricalcolo del vitalizio europeo in quanto effettuato unilateralmente ed in maniera retroattiva e permanente sulla base di una dichiarata (inesistente) automatica applicazione della delibera n. 14/2018 della Camera dei Deputati, in assenza di una previa apposita deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo, cui è riservata, invece, ogni competenza in materia (ex art. 25 del regolamento interno del Parlamento europeo).
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione della normativa interna del Parlamento europeo
La Parte ricorrente deduce l’illegittimità del ricalcolo del vitalizio europeo in quanto lesivo dell’art.1 dell’allegato III del Regolamento concernente le spese e le indennità del Parlamento europeo vigente prima del 2009. Quando l’eurodeputato ha terminato il proprio mandato, la sua posizione previdenziale è stata presa definitivamente in carico alle condizioni allora previste per i deputati nazionali italiani. Eventuali modifiche di tali condizioni, disposte a distanza di anni, non possono incidere retroattivamente su una situazione ormai definita e liquidata dal Parlamento europeo alle condizioni vigenti al momento della maturazione del diritto, non avendo la Camera dei Deputati più alcuna autorità dopo tale momento in merito.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 28 dello Statuto dei deputati.
La parte ricorrente deduce l’illegittimità del ricalcolo del vitalizio europeo in quanto lesivo degli artt. 28 dello Statuto dei deputati europei e gli artt. 75 e 76 delle sue misure di attuazione, i quali stabiliscono che i trattamenti acquisiti prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto restano definitivamente acquisiti e saranno onorati alle condizioni allora previste. Secondo il ricorrente, queste clausole di salvaguardia non possono essere derogate, tantomeno da una mera delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati avente natura retroattiva e permanente, pena la violazione delle stesse, nonché del legittimo affidamento di questi soggetti a non vedersi modificato in peius l’assegno di vitalizio e la sua misura, addirittura retroattivamente e per effetto dell’applicazione di un diverso sistema di calcolo introdotto arbitrariamente ora per allora.
4.
Quarto motivo, vertente sulla natura afflittiva della misura riduttiva e sulla violazione dei principi di legalità, d’irretroattività e di non discriminazione.
La parte ricorrente deduce l’illegittimità del ricalcolo del vitalizio in quanto lo stesso ha natura afflittiva e discriminatoria di una sola categoria di soggetti (ex parlamentari italiani) e rappresenta un intervento puramente simbolico con valenza politica svincolata da oggettive finalità di risparmio; in quanto il ricalcolo del vitalizio effettuato ora per allora con modalità diverse e dagli effetti permanenti determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli ex eurodeputati degli altri Stati membri, nonché gli eurodeputati eletti dopo il 2009 e di tutti gli altri cittadini in genere, i quali non subiscono alcun trattamento riduttivo del genere.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 1 Prot add 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Secondo il ricorrente, il vitalizio è un'erogazione economica che è entrata a far parte del patrimonio individuale dei parlamentari che lo percepiscono o che hanno maturato requisiti per percepirlo in futuro. La sua improvvisa riduzione, tanto più se conseguente ad un ricalcolo dell’assegno effettuato in maniera retroattiva con diversi criteri di liquidazione fissati unilateralmente ed arbitrariamente dalla Camera dei Deputati — equivale di fatto ad un'imposizione sul patrimonio individuale dei deputati, che, in quanto tale, non può che essere prevista per Legge e che, comunque, doveva essere giustificata da uno specifico interesse pubblico, che nella specie non è stato invocato né è comunque sussistente, dato che questa rideterminazione dei vitalizi non produrrà alcun risparmio concreto.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi dell’affidamento, di certezza del diritto e di tutela dei diritti acquisiti.
La parte ricorrente deduce l’illegittimità per manifesta violazione dei principi di certezza delle norme e dei rapporti nonché di legittimo affidamento, di tutela dei diritti acquisiti. A suo avviso, il ricalcolo del vitalizio opera retroattivamente, imponendo ora per allora una diversa metodologia di determinazione dell’assegno cui consegue un taglio della misura consistente (nel caso di specie 50 %in meno), definitiva e permanente, dopo che il beneficiario ne ha acquisito il diritto ben prima dell’adozione della menzionata delibera. In questo modo, tradendo radicalmente il naturale e legittimo affidamento dei destinatari sull'efficacia e sulla stabilità nel tempo del vitalizio in assenza di qualsiasi ragione idonea a giustificare un così radicale e permanente effetto su posizioni che si sono già realizzate e concluse oramai da tanto tempo.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di ragionevolezza, di parità di trattamento, di non discriminazione e di solidarietà.
La parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’intervento in quanto adottato senza motivare le sue ragioni e le sue finalità, oltrepassando i limiti di eccezionalità e di consentaneità, finendo con il porsi in palese contrarietà al principio di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza.
8.
Ottavo motivo, vertente su ulteriori motivi di violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità, di parità, di trattamento, di non discriminazione e di solidarietà.
La parte deduce l’illegittimità dell’intervento in causa in quanto contrario ai principi di ragionevolezza, di proporzionalità, di solidarietà, di parità di trattamento, poiché: 1) impone retroattivamente il sistema contributivo a soggetti cui è stato erogato l’assegno molto tempo prima della delibera n. 14/2018 della Camera dei Deputati, se non addirittura ben prima che sia entrato in vigore il sistema contributivo con la c.d. Riforma Dini (1996); 2) modifica lo stato giuridico delle contribuzioni prelevate all’ex deputato senza, peraltro, nulla dire in merito alle imposte dirette trattenute dalla Camera come sostituto d’imposta; 3) impone l’applicazione retroattiva di un sistema contributivo che però non ha nulla di contributivo né nelle modalità né nelle finalità; 4) fa un’irrazionale ed errata applicazione dei coefficienti di trasformazione e dei criteri di calcolo probabilistici, riferendoli al passato già conosciuto e non già al futuro; 5) tradisce la chiara volontà di parificare il trattamento dei vitalizi al trattamento previdenziale dei lavoratori pubblici quando in realtà trattasi di emolumenti aventi natura diversa.
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