5.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 263/54
Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Falqui/Parlamento
(Causa T-347/19)
(2019/C 263/61)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Enrico Falqui (Firenze, Italia) (rappresentanti: F. Sorrentino e A. Sandulli, avvocati)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede l’annullamento della nota impugnata e la condanna del Parlamento europeo a pagargli le somme indebitamente trattenute nelle more del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la nota n. D (2019) 14406 dell’11 aprile 2019 della Direzione generale delle finanze del Parlamento Europeo, concernente la rideterminazione della pensione di cui beneficia il ricorrente in qualità di ex parlamentare europeo.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo relativo alla violazione della decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante «Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo».
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Si fa valere a questo riguardo che, poiché, ai sensi dell’art. 75, comma 2, della decisione del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante «Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», «restano acquisiti» i diritti alla pensione di anzianità maturati fino alla data di entrata in vigore dello Statuto, il previgente rinvio alla disciplina nazionale previsto dal c.d. SID deve intendersi quale rinvio recettizio (alla disciplina vigente in quel momento storico), essendo il diritto alla pensione maturato dagli ex parlamentari europei in data anteriore all’entrata in vigore dello Statuto immutabile in forza di discipline sopravvenute.
2.
Secondo motivo relativo all’omessa disapplicazione, da parte del Parlamento europeo, di una disciplina nazionale invalida.
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Si fa valere a questo riguardo che la disciplina introdotta dalla delibera dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati italiana n. 14/2018 è — in raffronto allo stesso ordinamento italiano — invalida.
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La Camera ha infatti preteso di procedere al ricalcolo dei vitalizi in godimento degli ex deputati applicando il cd. sistema contributivo anche per la quota di assegno maturata in periodi anteriori al 2012, che per tutti i dipendenti pubblici e privati è erogata con il sistema pro rata, e persino per periodi anteriori al 1996, che per tutti i dipendenti pubblici e privati è erogata con il sistema retributivo secco. Onde applicare a ritroso il sistema contributivo anche in relazione a periodi in cui esso in Italia non esisteva — ha adottato un sistema di calcolo distorto, irrazionale e privo di fondamento attuariale.
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La riforma in questione sarebbe altresì illegittima in quanto la materia dei vitalizi dei parlamentari dev’essere disciplinata, quanto meno nei suoi aspetti fondamentali, con legge e non con regolamento interno (art. 69 Cost.).
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Inoltre, essa lede la legittima aspettativa degli ex deputati alla stabilità del proprio trattamento pensionistico, in contrasto con il principio della tutela dell’affidamento, che costituisce principio generale anche dell’ordinamento italiano.
3.
Terzo motivo relativo all’illegittima applicazione, da parte del Parlamento europeo, di una disciplina nazionale contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione e, in primis, col principio della tutela dell’affidamento. Violazione del principio della prevalenza del diritto dell’Unione.
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Si fa valer a questo riguardo che la riforma dei vitalizi degli ex deputati italiani ha rideterminato la misura degli stessi ex post in modo del tutto imprevedibile, senza gradualità e senza adeguate clausole di salvaguardia e perciò viola in modo gravissimo il principio del legittimo affidamento che rientra tra i principi fondamentali dell’ordinamento europeo.
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Per questa ragione, detta riforma non poteva essere recepita da parte del Parlamento europeo: secondo i principi generali che regolano i rapporti tra ordinamenti, infatti, il recepimento di norme da un ordinamento ad un altro, a seguito di rinvio (mobile o recettizio che esso sia), incontra un preciso controlimite: il rinvio non può operare laddove la norma dell’ordinamento di provenienza sia in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento di destinazione. Inoltre, in ragione del primato del diritto europeo — che costituisce principio cardine dell’Unione — se una disciplina nazionale è contraria a una disposizione europea essa è da disapplicarsi onde assicurare una protezione uniforme dei cittadini da parte del diritto europeo su tutto il territorio dell’UE.
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