5.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 263/57
Ricorso proposto il 14 giugno 2019 — Italia/Commissione
(Causa T-357/19)
(2019/C 263/64)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 2652 final del 3 aprile 2019, notificata il 4 aprile 2019, che approva il «Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga — Aree Bianche» (GP BUL), per un costo ammissibile pari a € 941 022 670, nella parte in cui esclude dal contributo del FESR le spese sostenute dal beneficiario a titolo di IVA, e statuisca che tali spese vanno invece incluse nel contributo; e affinché condanni la Commissione europea alle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 69 par. 3 lett. c) regolamento 1303/2013 (1) perché nessuna delle tre ragioni di esclusione delle spese per IVA coincide con una ipotesi di recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale sull’IVA.
2.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle norme sul soggetto passivo IVA (artt. 9 e 13 Direttiva 2006/112/CE (2)) e sull’ente impositore dell’IVA (artt. 206 e 250 Direttiva citata); nonché del rispetto delle costituzioni nazionali e della struttura fondamentale degli Stati membri (art. 4, par. 2 TUE); e dell’art. 69, par. 3 lett. c) regolamento 1303/2013. Si afferma a questo riguardo che non è legittimo considerare l’IVA pagata a monte dal MiSE quale beneficiario del contributo FESR come recuperabile perché altro Ministero (quello delle finanze) ha incassato tali somme a titolo di gettito fiscale.
3.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 9, 11, 13 e 28 Direttiva 2006/112/CE. Secondo la ricorrente, il fatto che Infratel sia una società in house del MiSE non esclude che i passaggi di beni e servizi da quella a questo vadano fatturati con addebito dell’IVA.
4.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 61 par. 8 e 69 par. 3 lett. c) regolamento 1303/2013. La ricorrente fa valere che il progetto in questione venne cofinanziato dal FESR a titolo di aiuto di Stato. Esso non può quindi essere considerato come un progetto generatore di entrate.
(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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