12.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 270/35
Ricorso proposto il 13 giugno 2019 — Groupe Canal +/Commissione
(Causa T-358/19)
(2019/C 270/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: P. Wilhelm, P. Gassenbach e O. de Juvigny, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare la decisione della Commissione del 7 marzo 2019 nel caso AT.40023, nella parte che riguarda il mercato francese e i contratti esistenti o futuri di Groupe Canal + sulla base dell’articolo 263 TFUE;
—
porre a carico della Commissione l’insieme delle spese sostenute dalla società Groupe Canal +.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dalla Commissione in quanto gli impegni che essa ha reso obbligatori per l’ottenimento della fine del blocco geografico nel settore del cinema interferiscono con le riforme legislative recentemente adottate dal legislatore europeo.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione in quanto ha ritenuto che gli impegni proposti da NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros e Sky non minassero la diversità culturale e più in generale il finanziamento e l’utilizzazione dei film nello Spazio economico europeo.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione ha reso obbligatori impegni manifestamente sproporzionati rispetto alle preoccupazioni relative alla concorrenza sollevate e che ledono gli interessi dei terzi.
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