5.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 263/58
Ricorso proposto il 14 giugno 2019 — Daimler/Commissione
(Causa T-359/19)
(2019/C 263/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: N. Wimmer, C. Arhold e G. Ollinger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2019) 2359 della Commissione, del 3 aprile 2019, adottata in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare del suo articolo 8, paragrafo 5, secondo comma (la «decisione impugnata»), nella parte in cui precisa, al suo articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato I, tabella 1 e tabella 2, colonne D e I, le emissioni specifiche medie di CO2 e i risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili; e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa sui seguenti motivi.
1.
Primo motivo: violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2), in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 (3)
Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente contesta alla convenuta di aver violato l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158, in quanto, nel corso della verifica ad hoc dei risparmi di CO2, si sarebbe discostata dal metodo di prova approvato, avendo applicato un fattore di Willans erroneo.
2.
Secondo motivo: violazione del combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe violato il combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, avendo omesso, nell’ambito del metodo di prova da essa applicato ai fini della verifica ad hoc, il precondizionamento specifico necessario.
3.
Terzo motivo: violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011
Con il terzo motivo la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe violato l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, avendo disposto che l’innovazione ecocompatibile non doveva essere presa in considerazione per l’anno precedente, il 2017, sebbene la disposizione consenta espressamente solo una decisione di non tenerne conto per l’anno successivo.
4.
Quarto motivo: violazione del diritto di essere ascoltato
Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente contesta alla convenuta di aver violato il suo diritto di essere ascoltata, come richiesto dal principio generale del rispetto dei diritti della difesa nonché dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
5.
Quinto motivo: violazione dell’obbligo di motivazione
Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che la decisione non sarebbe motivata in modo conforme ai requisiti dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nella decisione impugnata, la convenuta si limiterebbe a fare riferimento, in termini astratti, a divergenze nel metodo di prova, senza affrontare la questione, determinante, se e in che misura il metodo di prova richieda un precondizionamento specifico e se la convenuta abbia autorizzato tale metodo di prova nella decisione di esecuzione (UE) 2015/158.
(1) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU 2009, L 140, del 5.6.2009, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 194, del 26.7.2011, pag. 19).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2015, L 26, del 31.1.2015, pag. 31).
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