5.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 263/62
Ricorso proposto il 12 giugno 2019 — Regno Unito/Commissione
(Causa T-363/19)
(2019/C 263/68)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, P. Baker QC e T. Johnston, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea C(2019) 2526 del 2 aprile 2019 sull’aiuto di Stato SA.44896 riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SCE cui il Regno Unito ha dato esecuzione;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione: identificazione del sistema di riferimento errato.
—
Il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore nell’affermare che le norme sulle società controllate estere (SCE) costituiscono il contesto adeguato per esaminare la comparabilità (punto 107 del preambolo della decisione impugnata).
—
Nel Regno Unito vige un regime di imposta sulle società prevalentemente territoriale: in generale, solo i profitti realizzati nel Regno Unito sono soggetti a imposta. Il punto di partenza pertinente, pertanto, è che i profitti realizzati da controllate estere non sono soggetti a imposta. Le norme SCE costituiscono una deroga a detto principio e stabiliscono alcune circostanze eccezionali in cui può essere applicato un prelievo sulle SCE. Il sistema di riferimento idoneo, pertanto, è la normativa SCE nel suo insieme. Il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore nel selezionare un quadro di riferimento artificialmente ristretto.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che le esenzioni di cui al capo 9 del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010 sulle disposizioni in materia di fiscalità internazionale e altro) non sono deroghe.
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L’obiettivo delle norme SCE è quello di imporre un prelievo sulle SCE solo per gli accordi che comportano un elevato rischio di abuso/sottrazione artificiale. Il Regno Unito ha scelto una tecnica legislativa in virtù della quale esso: i) ha inizialmente fornito una definizione ampia e inclusiva di SCE e ii) ha escluso la stragrande maggioranza dei profitti provenienti dalle SCE per identificare solo la ristretta categoria di profitti che presentano un rischio di abuso/sottrazione artificiale. I capi 5 e 9 del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 concorrono a identificare gli accordi che presentano un elevato rischio di abuso/sottrazione artificiale.
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Si sostiene altresì che la Commissione è incorsa in errore manifesto allorché ha affermato che le esenzioni di cui al capo 9 costituiscono una deroga, in quanto si è soffermata sulla tecnica legislativa utilizzata e non sugli obiettivi alla base della misura.
—
Secondo il ricorrente, la Commissione ha anche affermato — erroneamente — che non sussisteva alcuna distinzione rilevante fra i Qualifying Loan Relationships (rapporti di prestito ammissibili — QLR) e gli altri rapporti. Il governo del Regno Unito è in una posizione privilegiata per poter stabilire quali tipi di accordi presentino un elevato rischio di abuso/sottrazione artificiale. Si eccepisce che la Commissione:
a.
è incorsa in un errore di diritto nel non conferire al governo del Regno Unito un adeguato margine di discrezionalità nel valutare la suddetta questione; e
b.
è incorsa in errore manifesto nel valutare gli accordi in questione.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativo alla selettività.
—
La Commissione è incorsa in errore nello stabilire che il Regno Unito avrebbe dovuto basarsi esclusivamente su una verifica delle «funzioni significative del personale» (significant people function, SPF), invece che sul combinato disposto dei capi 5 e 9. Essa è inoltre incorsa in un ulteriore errore nel respingere la valutazione secondo cui un approccio basato solo sulle SPF sarebbe altrettanto complesso da gestire quanto un approccio basato sugli investimenti di capitale provenienti dal Regno Unito.
—
Il ricorrente sostiene altresì che la Commissione ha commesso un errore anche nel respingere la posizione del Regno Unito, secondo cui le suddette esenzioni di cui al capo 9 erano una risposta adeguata, proporzionata e amministrativamente fattibile alla sentenza della Grande sezione nella causa Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd./Commissioners of Inland Revenue, (C-196/04, EU:C:2006:544).
4.
Quarto motivo, vertente sull’assenza di incidenza sul commercio all’interno dell’Unione.
—
Il ricorrente, infine, sostiene che la Commissione è incorsa in errore nell’affermare che le suddette esenzioni di cui al capo 9 concedono un «vantaggio» alle società tale da incidere sul commercio all’interno dell’Unione. Secondo il ricorrente, esse costituiscono invece un meccanismo attraverso il quale si impone un prelievo sulle SCE alle società stabilite nel Regno Unito in un numero ristretto di casi. All’epoca dei fatti (2013) non era in vigore un obbligo per l’Unione di tassare i profitti delle SCE e la Commissione non ha dimostrato che le suddette esenzioni di cui al capo 9 procuravano un vantaggio rispetto agli obblighi imposti in altri Stati membri, tale da incidere sugli scambi all’interno dell’Unione.
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