5.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 263/67
Ricorso proposto il 19 giugno 2019 — Spagna/Commissione
(causa T-370/19)
(2019/C 263/72)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Garcia-Valdecasas Dorrego, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea del 18 marzo 2019 (C/2019/1967);
—
condannare alle spese l’istituzione convenuta.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (1).
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (2), nella misura in cui tale articolo consente che unicamente il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione siano aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1971 nella misura in cui non è stato concluso alcun accordo per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo al BEREC.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1971 nella misura in cui la Commissione europea si è discostata dalla procedura stabilita per la partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi al BEREC. Ciò ha peraltro comportato l’adozione di un atto giuridico senza alcuna base legale, fonte di obblighi giuridici nei confronti di terzi, senza che alla Commissione fossero state attribuite competenze specifiche a tal fine.
(1) GU 2019, C 115, pag. 26.
(2) GU 2019, L 321, pag. 1.
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