12.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 270/45
Ricorso proposto il 21 giugno 2019 — CI e a./Parlamento e Consiglio
(Causa T-383/19)
(2019/C 270/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: CI, CJ, CK, CL e CN (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo a tutte le spese del procedimento, ivi compresi gli onorari di avvocato fino a concorrenza di EUR 5 000.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento (UE) 2019/592 dei diritti acquisiti derivanti dalla cittadinanza europea.
In primo luogo, i ricorrenti ritengono che il Parlamento e il Consiglio abbiano violato il loro diritto ad una vita privata e familiare giacché i ricorrenti stessi hanno stabilito la loro vita, da più di quindici anni, in un altro Stato membro dell’Unione, Stato con il quale possiedono stretti legami: taluni hanno coniuge e figli cittadini di un altro Stato membro o vi possiedono un bene immobile.
In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato contravviene al principio di uguaglianza dal momento che riconosce la cessazione dei diritti di cui gli stessi godono in ragione della loro cittadinanza europea senza effettuare una distinzione tra i cittadini soggetti alla regola della soppressione del diritto di voto dopo quindici anni di residenza fuori dal Regno Unito e gli altri.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dello status di Gibilterra da parte del regolamento impugnato, in quanto il riferimento a Gibilterra nel regolamento impugnato quale «colonia della Corona britannica» può solo creare un clima non propizio alla conciliazione tra la Spagna e il Regno Unito a discapito dei diritti degli abitanti di Gibilterra.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’esenzione dal visto concessa ai cittadini britannici dal regolamento 2018/1240, sulla base del rilievo che i ricorrenti dovranno domandare un’autorizzazione di viaggio ETIAS e che sussiste quindi una possibilità che tale autorizzazione sia loro negata.
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