26.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/53
Ricorso proposto il 20 giugno 2019 — Parlamento/Axa Assurances Luxembourg e a.
(Causa T-384/19)
(2019/C 288/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Paladini e B. Schäfer, agenti, C. Point e P. Hédouin, avvocati)
Convenute: Axa Assurances Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Bâloise Assurances Luxembourg SA (Bertrange, Lussemburgo), La Luxembourgeoise SA (Leudelange, Lussemburgo), Delta Lloyd Schadenverzekering NV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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constatare che i danni da inondazione causati al cantiere «Konrad Adenauer» Est in occasione delle forti precipitazioni, il 27 e 30 maggio 2016, rientrano nell’ambito di applicazione del contratto di assicurazione «Tout risques chantier» (Multirischi di cantiere) sottoscritto con le convenute;
—
per l’effetto, condannare le convenute a rimborsare al Parlamento europeo le spese richieste, pari a EUR 779 902,87, e precisamente:
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condannare l’AXA Assurances Luxembourg SA a rimborsare il 50 % dell’importo menzionato, vale a dire EUR 389 951,44;
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condannare la Bâloise Assurances Luxembourg SA a rimborsare il 20 % dell’importo menzionato, vale a dire EUR 155 980,57;
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condannare La Luxembourgeoise SA a rimborsare il 20 % dell’importo menzionato, vale a dire EUR 155 980,57;
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condannare la Delta Lloyd Schadeverzekering NV a rimborsare il 10 % dell’importo menzionato, vale a dire EUR 77 990,29,
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oltre ai relativi interessi legali di mora, a partire dal 22 dicembre 2017, il cui tasso è pari al tasso d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, aumentato di otto punti di percentuale;
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in via subordinata, per il caso in cui le richieste relative al primo e al secondo capo di domanda non fossero accolte, condannare le convenute in solido al pagamento dei danni causati dall’inadempimento delle obbligazioni derivanti dall’articolo I.13.2 del contratto di assicurazione «Tous risques chantier», pari a EUR 779 902,87;
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condannare le convenute a rimborsare al Parlamento europeo le spese di perizia, pari a EUR 16 636,00, e precisamente:
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condannare l’AXA Assurances Luxembourg SA a rimborsare il 50 % dell’importo menzionato, vale a dire EUR 8 318,00;
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condannare la Bâloise Assurances Luxembourg SA a rimborsare il 20 % dell’importo menzionato, vale a dire EUR 3 327,20;
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condannare La Luxembourgeoise SA a rimborsare il 20 % dell’importo menzionato, vale a dire EUR 3 327,20;
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condannare la Delta Lloyd Schadeverzekering NV a rimborsare il 10 % dell’importo menzionato, vale a dire EUR 1 663,60,
—
oltre ai relativi interessi legali di mora, a partire dal 22 dicembre 2017, il cui tasso è pari al tasso d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, aumentato di otto punti di percentuale;
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condannare le convenute alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, in via principale, il ricorrente formula un unico motivo, vertente sul suo diritto alla copertura assicurativa del sinistro occorso nel maggio 2016. A sostegno di detto motivo, il ricorrente deduce che le clausole di esclusione dalla copertura fatte valere dalle convenute sono inoperanti. A tal riguardo, esso invoca gli argomenti che seguono.
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La clausola di esclusione dalla copertura assicurativa contro le inondazioni è stata erroneamente interpretata dalle convenute. Dal contesto e dalle disposizioni del contratto risulta che il termine «inondazione» designa una calamità naturale, e non l’afflusso d’acqua in un locale che sia normalmente asciutto.
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La clausola di esclusione dalla copertura relativa a qualsiasi calamità naturale è inapplicabile. Le catastrofi naturali sono elencate in modo tassativo nel contratto e le piogge abbondanti, come quelle del maggio 2016, non rientrano in siffatta nozione.
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La clausola di esclusione dalla copertura relativa all’inadeguatezza del sistema di scolo delle acque è stata erroneamente interpretata dalle convenute. Le disposizioni del contratto fanno riferimento all’inadeguatezza del sistema di scolo delle acque nel senso della insufficiente capacità della rete pubblica di fognatura.
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La clausola di esclusione dalla copertura relativa ai danni normalmente prevedibili o inevitabili, oppure dovuti all'inosservanza della regola dell'arte, è invalida o, comunque, inapplicabile nel caso di specie.
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La clausola di esclusione invocata dalle convenute non soddisfa il requisito, previsto dal diritto lussemburghese, secondo cui i casi di colpa grave esclusi dalla copertura assicurativa devono essere stabiliti in modo espresso e tassativo dal contratto.
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Gli elementi di fatto che giustificherebbero l'applicabilità di una simile clausola non sono sufficienti a dimostrare né l'inevitabilità del danno né l’inosservanza della regola dell'arte da parte dei soggetti assicurati.
A sostegno della domanda formulata in via subordinata, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione delle obbligazioni procedurali di cui al contratto, a causa dell’interruzione prima del tempo delle operazioni di perizia.
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