26.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/55
Ricorso proposto il 24 giugno 2019 — CQ/Corte dei conti
(Causa T-386/19)
(2019/C 288/68)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CQ (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Corte dei conti europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, ivi inclusa l’eccezione di illegittimità in esso contenuta;
—
per l’effetto:
—
annullare la decisione del Segretario generale della Corte dei conti dell’11 aprile 2019, notificata il 15 aprile 2019, che qualifica una somma pari a EUR 153 407,58 come pagamento indebito, di procedere al recupero di detta somma di EUR 153 407,58 (aumentato degli interessi al tasso del 3,5 % a partire dal 31 maggio 2019);
—
occorrendo, annullare le due decisioni del 4 e 7 giugno 2019 del contabile della Corte dei conti;
—
quindi, condannare la convenuta al rimborso della somma di EUR 153 495,84 [EUR 153 407,58 (di capitale) aumentati di EUR 88,26 a titolo di interessi dai mora addebitati al ricorrente] oltre agli interessi di mora al tasso del 3,5 % fino all’integrale pagamento;
—
condannare la convenuta alla riparazione del danno morale patito;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’irregolarità dell’indagine dell’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF).
2.
Secondo motivo, vertente, in primis, sulla mancanza di esercizio, da parte della convenuta, del suo potere discrezionale in particolare come ordinatore, in secundis, sulla violazione del suo obbligo di dimostrare l’accusa mossa nei confronti del ricorrente, e, in tertiis, sulla violazione del suo obbligo di motivazione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, nonché sull’esistenza di manifesti errori di valutazione.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio secondo cui la pendenza di un giudizio penale comporta la sospensione del giudizio amministrativo.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1), oppure dell’articolo 94 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
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