12.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 270/47
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento
(Causa T-388/19)
(2019/C 270/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgio) e Antoni Comín i Oliveres (Waterloo) (rappresentanti: P. Bekaert, avvocato, B. Emmerson QC, G. Boye e S. Bekaert, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Parlamento che ha negato ai ricorrenti l’accesso allo speciale servizio di accoglienza allestito per i deputati eletti al Parlamento, nonché l’istruzione del Presidente del Parlamento del 29 maggio 2019 che ha impedito loro di presentare la dichiarazione scritta richiesta dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo (in prosieguo: il «regolamento»);
—
annullare la decisione del Parlamento, confermata dalla lettera del Presidente del Parlamento del 27 giugno 2019, priva di base giuridica, di non tenere conto dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo del 26 maggio 2019 ufficialmente dichiarati dalla Spagna, nonché la successiva decisione di tenere conto di una lista di deputati eletti diversa e incompleta, notificata dalle autorità spagnole il 17 giugno 2019, la quale non include i ricorrenti;
—
annullare la decisione del Parlamento che ha considerato che la comunicazione della Commissione elettorale spagnola del 20 giugno 2019 privasse d’efficacia la dichiarazione dei ricorrenti in qualità di deputati eletti al Parlamento, il che costituisce una dichiarazione illegale di vacanza, contraria all’articolo 13 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976;
—
annullare la decisione del Parlamento, confermata dalla lettera del Presidente del Parlamento del 27 giugno 2019, priva di base giuridica, che ha rifiutato di garantire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, il diritto dei ricorrenti di sedere con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi dalla data della prima seduta e fintanto che non si sia deciso in merito alle contestazioni sollevate sia innanzi al Parlamento che innanzi alle autorità giudiziarie spagnole;
—
annullare la decisione del Presidente del Parlamento, confermata dalla lettera del Presidente del Parlamento del 27 giugno 2019, priva di base giuridica, che ha rifiutato di confermare i privilegi e le immunità dei ricorrenti di cui all’articolo 9 del Protocollo (N. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento;
—
condannare il convenuto a farsi integralmente carico delle spese del presente procedimento e, ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE, a risarcire i danni patiti, vale a dire la perdita dell’indennità mensile accordata ai deputati del Parlamento europeo, oltre a un euro, a titolo simbolico, per i danni morali.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi di diritto.
1.
Primo motivo di diritto, in cui si sostiene che la decisione del Parlamento che ha negato ai ricorrenti l’accesso allo speciale servizio di accoglienza allestito per i deputati eletti al Parlamento e l’istruzione del Presidente del Parlamento del 29 maggio 2019 violano gli articoli 20, 21 e 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2.
Secondo motivo di diritto, in cui si sostiene che la decisione del Parlamento di non tenere conto dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo del 26 maggio 2019 ufficialmente dichiarati dalla Spagna e la successiva decisione di tenere conto di una lista di deputati eletti diversa e incompleta, notificata dalle autorità spagnole il 20 giugno 2019, la quale non include i ricorrenti, violano l’articolo 12 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo e l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2018/937 del Consiglio Europeo (1), in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, TUE e l’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo.
3.
Terzo motivo di diritto, in cui si sostiene che la decisione del Parlamento che ha considerato che la comunicazione della Commissione elettorale spagnola del 20 giugno 2019 privasse d’efficacia la dichiarazione dei ricorrenti in qualità di deputati eletti al Parlamento costituisce una dichiarazione illegale di vacanza, contraria all’articolo 13 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo e attribuibile al Parlamento, che viola gli articoli 6, paragrafo 2, 8 e 13 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, TUE e l’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976.
4.
Quarto motivo di diritto, in cui si sostiene che la decisione del Parlamento che ha rifiutato di garantire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, il diritto dei ricorrenti di sedere con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi dalla data della prima seduta e fintanto che non si sia deciso in merito alle contestazioni sollevate sia innanzi al Parlamento che innanzi alle autorità giudiziarie spagnole viola l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e gli articoli 5, paragrafo 1, e 12 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2 TUE, l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, TUE e l’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976.
5.
Quarto motivo di diritto, in cui si sostiene che la decisione del Presidente che ha rifiutato di confermare i privilegi e le immunità dei ricorrenti di cui all’articolo 9 del Protocollo (N. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea viola l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976 e l’articolo 9 del protocollo citato, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, TUE e l’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976.
(1) Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU 2018, L 165I, pag. 1).
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