12.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 270/48
Ricorso proposto il 27 giugno 2019 — Coppo Gavazzi/Parlamento
(Causa T-389/19)
(2019/C 270/50)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Maria Teresa Coppo Gavazzi (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;
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Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;
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Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro l’atto con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione a pensione di cessata attività della ricorrente a seguito dell’entrata in vigore il 1o gennaio 2019 della Deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e il recupero dell’importo pagato, versato sulla base della precedente determinazione.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere l’incompetenza dell’autore dell’atto, la violazione delle forme sostanziali e la conseguente violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.
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Si afferma a questo riguardo che la Comunicazione del Parlamento europeo è illegittima perché viziata da gravi ed evidenti omissioni anzitutto di ordine procedurale, e segnatamente: la decisione è stata adottata dalla Direzione generale delle Finanze e non dall’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo secondo quanto previsto all’articolo 11 bis, comma 6, e all’articolo 25, comma 3, del Regolamento interno del Parlamento europeo. La Comunicazione sarebbe totalmente carente in ordine ai motivi per i quali è stata adottata e che comportano l’automatica applicabilità della Delibera italiana.
2.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere il difetto di base giuridica dell’atto impugnato ed errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 75 delle Misure di attuazione dello Statuto dei deputati
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Si afferma a questo riguardo che l’atto impugnato riporta erroneamente come base giuridica l’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (SID) e l’articolo 75 delle Misure di attuazione dello Statuto dei parlamentari europei (MAS). L’istituto pensionistico previsto dalla regolamentazione SID è decaduto il 14 luglio 2009, con l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati europei. Quanto all’art. 75 MAS, che richiama l’allegato III SID, esso non autorizza il Parlamento europeo ad adottare misure come quella impugnata.
3.
Con il terzo motivo di ricorso, la Ricorrente fa valere che la Comunicazione viola chiaramente la riserva di legge stabilita all’articolo 75, comma 2, MAS, il quale si riferisce espressamente alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, con ciò escludendo la rilevanza di deliberazioni interne della Camera dei deputati di uno Stato membro.
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Si afferma a questo riguardo che le modifiche di cui alla Deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati sono state adottate non già con legge dello Stato, bensì mediante semplice delibera dell’Ufficio di Presidenza di una Camera dei Deputati.
4.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente contesta la manifesta violazione dei principî generali del diritto europeo quali il principio della certezza del diritto, del legittimo affidamento, la tutela dei diritti quesiti ed il principio di uguaglianza.
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Si afferma a questo riguardo che la deliberazione impugnata lede in modo gravissimo l’affidamento posto dagli ex deputati sull’intangibilità dei diritti da loro ormai acquisiti, nonché le aspettative sorte sulla base del quadro normativo vigente all’epoca del loro mandato. In aggiunta, la considerevole diminuzione del trattamento economico spettante agli ex parlamentari sulla base della previgente disciplina non risulta sorretta da alcuna causa normativa adeguata o inderogabile esigenza così come previsto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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