16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/12
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — ITV/Commissione
(Causa T-456/19)
(2019/C 312/13)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ITV plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato applicazione a favore del CFC Group Financing Exemption;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
1.
Primo motivo, con cui si asserisce che la Commissione avrebbe applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o commesso un manifesto errore di valutazione o di apprezzamento nella sua selezione dell’ambito di riferimento per l’analisi del sistema tributario. La Commissione avrebbe dovuto considerare come ambito di riferimento il sistema fiscale societario del Regno Unito e non soltanto il regime stesso delle società controllate straniere (CFC).
2.
Secondo motivo, con cui si asserisce che la Commissione avrebbe compiuto un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o commesso un manifesto errore di valutazione o di apprezzamento adottando un orientamento viziato all’analisi del regime CFC. La Commissione avrebbe considerato erroneamente, ai punti da 124 a 126 della decisione contestata, le disposizioni del Capo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010, come forma di deroga da un generale assoggettamento ad imposta sancito al Capo 5 dello stesso.
3.
Terzo motivo, con cui si asserisce che la Commissione avrebbe compiuto un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, allorché ha dichiarato nel preambolo della decisione contestata, ai punti 127 e 151, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto imprese che si trovavano in una posizione paragonabile in fatto e in diritto venivano trattate in modo diverso.
4.
Quarto motivo di ricorso, con cui si asserisce che l’esenzione del 75 % ai sensi della sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5.
Quinto motivo di ricorso, con cui si asserisce che l’imposizione di un onere tributario alle CFC, ricadendo collettivamente nelle esenzioni di cui al Capo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010, violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente in contrasto con l’articolo 49 TFUE.
6.
Sesto motivo di ricorso, con cui si asserisce che sussisteva un manifesto errore di valutazione o di apprezzamento, riguardo alla questione dell’esenzione del 75 % e del tasso fisso.
7.
Settimo motivo di ricorso, con cui si asserisce che la decisione della Commissione non adempie il principio generale del diritto dell’Unione europea di non discriminazione o uguaglianza.
8.
Ottavo motivo di ricorso, con cui si asserisce che la Commissione ha compiuto un errore di diritto applicando per analogia o istituendo indebiti collegamenti con i termini della direttiva (UE) del Consiglio 2016/1164, (1) che non era applicabile ratione temporis.
9.
Nono motivo di ricorso, con cui si asserisce che la Commissione ha compiuto un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarando nel preambolo della decisione contestata, al punto 176, che esiste una classe di beneficiari (inclusa la ricorrente) e che la ricorrente ha ricevuto qualche aiuto che richiedesse di essere restituito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.
(1) Direttiva (UE) del Consiglio 2016/1164, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
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