2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/77
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Société générale e a./CRU
(Causa T-466/19)
(2019/C 295/102)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Société générale (Parigi, Francia), Crédit du Nord (Lille, Francia) e SG Option Europe (Puteaux, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)
Convenuto: Comitato unico di risoluzione
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/SRF/2019/10, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico, nella parte riguardante le ricorrenti;
—
in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento SRMR, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:
—
gli articoli 69, paragrafo 2, 70, paragrafo 1, e 70, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento SRMR;
—
gli articoli 4, paragrafo 2, 6, 7 e 10 nonché l’allegato I del regolamento delegato;
—
gli articoli 4 e 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione;
—
condannare il convenuto alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, relativo ad una violazione manifesta del principio della parità di trattamento. Le ricorrenti sostengono, in proposito, di essere direttamente e fortemente penalizzate dalle disposizioni applicate dalla decisione impugnata, a causa delle modalità di calcolo sia del contributo di base sia del fattore di rischio ivi definite. A parere delle ricorrenti, questi criteri, infatti, non riflettono né le loro dimensioni reali né il loro rischio effettivo. La violazione manifesta del principio di uguaglianza risultante direttamente dalle disposizioni è inoltre accentuata dalle disparità di trattamento applicabili agli enti di grandi dimensioni, tra cui figurano le ricorrenti, rispetto agli enti di piccole e medie dimensioni.
2.
Secondo motivo, relativo ad una violazione manifesta del principio di proporzionalità. Ad avviso delle ricorrenti, la violazione, parimenti manifesta, del principio di proporzionalità da parte delle disposizioni applicate dalla decisione impugnata deriva automaticamente dalla violazione del principio della parità di trattamento. In particolare, poiché il meccanismo del Fondo di risoluzione unico si basa sulla fissazione di un livello-obiettivo globale di contributi predeterminato, la disuguaglianza nella ripartizione di tali contributi tra gli enti conduce automaticamente a pagamenti sproporzionati e quindi ad una violazione del principio di proporzionalità.
3.
Terzo motivo, relativo ad una violazione del principio della certezza del diritto. La violazione del principio della certezza del diritto da parte delle disposizioni applicate dalla decisione impugnata è connessa sia all’imprevedibilità delle modalità di calcolo del contributo dovuto dall’ente sia al fatto che tale contributo non si determina tanto in base alla situazione e al profilo di rischio globale dell’ente in sé quanto alla sua situazione relativa rispetto agli altri enti.
4.
Quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di buona amministrazione. La decisione impugnata viola tale principio nella misura in cui non applica, ai fini del calcolo della variabile basata sul rischio, l’insieme dei criteri di rischio previsti dal regolamento delegato, sebbene il Comitato unico di risoluzione avrebbe dovuto essere in grado, quattro anni dopo l’entrata in vigore del meccanismo di pagamento dei contributi, di applicare tutti questi criteri.
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