16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/15
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Essentra e a./Commissione
(Causa T-470/19)
(2019/C 312/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Essentra plc (Milton Keynes, Regno Unito), ESNT Holdings (No.2) Ltd (Milton Keynes) e Essentra Finance Ltd (Milton Keynes) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2019) 2526 final della Commissione europea, del 2 aprile 2019, sull’aiuto di Stato SA.44896 riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SCE cui il Regno Unito ha dato esecuzione;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sull’errore manifesto di valutazione in cui quest’ultima è incorsa nell’identificare il sistema di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare che quest’ultimo era costituito dal regime del Regno Unito relativo all’imposta sulle società, e non solo dalle norme sulle società controllate estere (in prosieguo: le «norme SCE»).
2.
Secondo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sull’errore manifesto di valutazione in cui quest’ultima è incorsa nell’adottare un approccio errato ai fini dell’analisi delle norme SCE. Ai considerando da 124 a 126 della decisione impugnata, la Commissione ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della Parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010 sulle disposizioni in materia di fiscalità internazionale e altro) del Regno Unito come una forma di deroga a un’imposta generale di cui al relativo capo 5.
3.
Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE allorché ha affermato, ai considerando da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio di selettività era soddisfatto, in quanto imprese in posizioni identiche in fatto e in diritto erano trattate in modo diverso.
4.
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che l’esenzione del 75 % prevista dall’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’eccezione relativa al «matched interest» ai sensi dell’articolo 371IE del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale a carico di SCE che soddisfino le condizioni per l’applicazione delle esenzioni di cui al Capo 9 della Parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 del Regno Unito in quanto cerchia violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti, in contrasto con l’articolo 49 TFUE.
7.
Settimo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione in relazione all’esenzione del 75 % e alla questione del rapporto fisso.
8.
Ottavo motivo, vertente sull’inosservanza, da parte della decisione della Commissione, del principio generale di diritto dell’Unione di non discriminazione o di parità.
9.
Nono motivo, vertente sul fatto che erroneamente la Commissione ha applicato analogicamente i termini della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (1), o ha fatto indebito affidamento su detti termini, direttiva che non era applicabile ratione temporis.
10.
Decimo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE allorché ha affermato al considerando 176 della decisione impugnata che esisteva una cerchia di beneficiari (in cui era inclusa la ricorrente) e che la ricorrente aveva ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
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