16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/16
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Eland Oil & Gas/Commissione
(Causa T-471/19)
(2019/C 312/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Eland Oil & Gas plc (Aberdeen, Regno Unito) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2019) 2526 final della Commissione europea, del 2 aprile 2019, sull’aiuto di Stato SA.44896 riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SCE cui il Regno Unito ha dato esecuzione;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sull’errore manifesto di valutazione in cui quest’ultima è incorsa nell’identificare il sistema di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare che quest’ultimo era costituito dal regime del Regno Unito relativo all’imposta sulle società, e non solo dalle norme sulle società controllate estere (in prosieguo: le «norme SCE»).
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’applicare l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sull’errore manifesto di valutazione in cui quest’ultima è incorsa nell’adottare un approccio errato ai fini dell’analisi delle norme SCE. Ai considerando da 124 a 126 della decisione impugnata, la Commissione ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010 sulle disposizioni in materia di fiscalità internazionale e altro) del Regno Unito come una forma di deroga a un’imposta generale prevista al relativo capo 5.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’applicare l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE allorché ha affermato, ai considerando da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio di selettività era soddisfatto, nella misura in cui imprese in posizioni identiche in fatto e in diritto erano trattate in modo diverso.
4.
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che l’esenzione «totale» prevista dall’articolo 371IB del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui all’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che l’eccezione relativa al «matched interest» («interesse concordante») di cui all’articolo 371IE del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale.
7.
Settimo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione in relazione all’esenzione del 75 % e alla questione del rapporto fisso («fixed ratio»).
8.
Ottavo motivo, vertente sull’inosservanza, da parte della decisione della Commissione, del principio generale di diritto dell’Unione di non discriminazione o di parità.
9.
Nono motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’applicare analogicamente le disposizioni della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (1), o nel fare indebito affidamento su quest’ultima, che non era applicabile ratione temporis.
10.
Decimo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’applicare l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE allorché ha affermato al considerando 176 della decisione impugnata che una categoria di beneficiari (in cui era inclusa la ricorrente) esisteva e che la ricorrente aveva ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
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