16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/21
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Bunzl e a./Commissione
(Causa T-475/19)
(2019/C 312/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Bunzl plc (Londra, Regno Unito), Bunzl American Holdings (No.2) Ltd (Londra), Bunzl Overseas Holdings (No.2) Ltd (Londra) (rappresentate da: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato messo ad esecuzione dal Regno Unito riguardante la CFC [Controlled Foreign Companies] Group Financing Exemption [Esenzione sul finanziamento intragruppo per le società estere controllate];
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.
1.
Primo motivo, relativo al fatto che la Commissione avrebbe applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un manifesto errore di giudizio o di valutazione nella sua selezione del quadro di riferimento per l’analisi del regime d’imposta. La Commissione avrebbe dovuto assumere come quadro di riferimento il regime fiscale delle società nel Regno Unito, e non semplicemente il regime stesso applicabile alle CFC (Controlled Foreign Companies).
2.
Secondo motivo, relativo al fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un manifesto errore di giudizio o di valutazione nell’adottare un approccio fallace ai fini dell’analisi del regime delle CFC. Nei considerando da (124) a (126) della decisione impugnata, la Commissione avrebbe erroneamente considerato le prescrizioni di cui al Capo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 in materia di tassazione (Internazionale e Altre Disposizioni)] come una forma di deroga ad un onere generale d’imposta di cui al Capo 5 della medesima legge.
3.
Terzo motivo, relativo al fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, laddove ha affermato, nei considerando da (127) a (151) della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto imprese poste in una situazione di fatto e di diritto paragonabile erano trattate in maniera differente.
4.
Quarto motivo, relativo al fatto che l’esenzione «piena» di cui alla sezione 371IB dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5.
Quinto motivo, relativo al fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
6.
Sesto motivo, relativo al fatto che l’eccezione per «interesse combinato» di cui alla sezione 371IE dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
7.
Settimo motivo, relativo al fatto che l’imposizione di un onere d’imposta per le CFC che rientrano nelle esenzioni contenute nel capo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 in quanto classe violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti in un modo contrario all’articolo 49 TFUE.
8.
Ottavo motivo, relativo al fatto che vi sarebbe stato un manifesto errore di giudizio o di valutazione in relazione all’esenzione del 75 % e alla questione del rapporto fisso.
9.
Nono motivo, relativo al fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe il principio generale di non discriminazione o di uguaglianza sancito dal diritto dell’Unione europea.
10.
Decimo motivo, relativo al fatto che la Commissione sarebbe altresì incorsa in un errore di diritto applicando per analogia o attribuendo indebito rilievo ai termini della direttiva del Consiglio 2016/1164 (1), che non era applicabile ratione temporis.
11.
Undicesimo motivo, relativo al fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE affermando, al considerando (176) della decisione impugnata, che esiste una classe di beneficiari (incluse le ricorrenti) e che le ricorrenti hanno ottenuto tutti gli aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.
(1) Direttiva del Consiglio (UE) 2016/1164, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
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