16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/28
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Babcock International Group e a./Commissione
(Causa T-485/19)
(2019/C 312/24)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Babcock International Group plc (Londra, Regno Unito), Babcock Aviation Services (Holdings) Ltd (Londra) e Babcock Mission Critical Services Leasing Ltd (Londra) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2019) 2526 final, della Commissione, del 2 aprile 2019 relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nella sua selezione del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come quadro di riferimento il regime fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione adottando un approccio errato all’analisi del regime delle SEC. La Commissione ai punti da 124 a 126 della decisione contestata ha erroneamente considerato le disposizioni del capitolo 9 della parte 9A della UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 in materia di tassazione (Internazionale e Altre Disposizioni) del Regno Unito] come una sorta di deroga dal regime generale d’imposta di cui al capitolo 5 della stessa legge.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando ai punti da 127 a 151 della decisione contestata che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID della Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l’esenzione prevista al capitolo 9 della parte 9A della Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all’articolo 49 TFUE.
6.
Sesto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione circa l’esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell’Unione europea della non discriminazione o della parità.
8.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio che non era applicabile ratione temporis.
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).
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