2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/81
Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — CU/Comitato delle regioni
(Causa T-487/19)
(2019/C 295/107)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CU (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuto: Comitato delle regioni
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del 18 ottobre 2018, che ha ridotto il fattore di moltiplicazione applicabile al calcolo della retribuzione del ricorrente in seguito alla sua promozione al grado AD 14 durante l’esercizio di promozione 2018;
—
condannare il Comitato delle regioni alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 44 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 7, dell’allegato XIII dello Statuto, nella parte in cui la decisione impugnata viola il diritto acquisito del ricorrente all’aumento del fattore di moltiplicazione applicabile al calcolo della sua retribuzione corrispondente al valore dell’avanzamento automatico di scatto.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, del diritto fondamentale alla parità di trattamento e del principio di proporzionalità, in quanto due funzionari che hanno meriti e anzianità equivalenti e che sono stati promossi lo stesso giorno sono trattati in modo diverso.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento del ricorrente di vedere mantenuto il valore del suo avanzamento di scatto, acquisito automaticamente, in seguito alla sua successiva promozione, per il motivo che la riduzione del fattore di moltiplicazione è intervenuta dieci mesi dopo l’atto iniziale.
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