16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/31
Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Weston Investment e altri/Commissione
(Causa T-490/19)
(2019/C 312/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Weston Investment Co. Ltd (Londra, Regno Unito), Precis (1814) Ltd (Londra), British American Tobacco Holdings Belgium NV (Bruxelles, Belgio), British American Tobacco Holdings (UK) Ltd (Londra) e British American Tobacco (GLP) Ltd (Londra) (rappresentante: M. Anderson, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, riguardante la CFC Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo mediante società controllate estere), nella parte in cui detta decisione riguarda le ricorrenti;
—
qualora la decisione controversa non fosse annullata integralmente, ordinare che, in sede di determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui le ricorrenti avrebbero potuto disporre all’epoca in cui esse hanno fatto ricorso alla Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo; in prosieguo: la «GFE»), o qualora esse non avessero fatto ricorso alla GFE vengano tenuti in considerazione, in entrambi i casi, persino se la facoltà di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente vietata ai sensi del diritto del Regno Unito;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe dimostrato che la GFE costituisca un vantaggio. Le ricorrenti affermano che la convenuta non avrebbe dimostrato che ci sia un vantaggio in tutti i casi in cui si è fatto ricorso alla GFE. Inoltre, le ricorrenti deducono che esse avrebbero deciso di fare ricorso alla GFE senza valutare se la loro responsabilità fiscale sarebbe stata meno onerosa qualora esse avessero effettuato un’analisi in base al significant people functions test (test sulle posizioni manageriali di alto livello; in prosieguo: il «test SPF»), di cui alla sezione 371EB del capo 5, parte 9A, del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010, in materia di imposizione internazionale e su altri fondi).
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che non ci sarebbe stato nessun intervento dello Stato o mediante risorse statali. Le ricorrenti deducono che la convenuta non avrebbe provato che il fatto di fare ricorso alla GFE abbia certamente portato ad una diminuzione della responsabilità fiscale delle persone giuridiche britanniche.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la GFE non favorirebbe determinate imprese o la produzione di determinati beni. Le ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe errato quando: i) ha individuato il sistema di riferimento in modo troppo restrittivo, facendo riferimento alle norme contenute in detta parte 9A piuttosto che al più ampio sistema britannico di imposizione sulle persone giuridiche; ii) non ha capito che il capo 9 di detta parte 9A non costituisce una deroga al capo 5 della citata legge del 2010; e, iii) non ha ammesso che, persino qualora detto capo 9 costituisse una deroga al capo 5, ciò sarebbe giustificato dalla natura o dalla struttura generale della parte 9A della normativa in questione.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la GFE non avrebbe inciso sul commercio tra Stati membri. Le ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe errato nel concludere che la GFE possa influenzare le scelte compiute dai gruppi multinazionali in merito all’ubicazione delle loro attività finanziarie di gruppo e delle loro sedi direttive all’interno dell’Unione europea.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la GFE non altererebbe o rischierebbe di alterare la concorrenza. Le ricorrenti deducono che la convenuta non avrebbe provato che il fatto di fare ricorso alla GFE abbia certamente portato a una diminuzione della responsabilità fiscale delle persone giuridiche britanniche.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che il recupero del preteso aiuto sarebbe in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione. Le ricorrenti deducono che il test SPF non soddisferebbe i requisiti di certezza del diritto, che il Regno Unito disponesse del potere discrezionale per far fronte a una siffatta mancanza di certezza del diritto e che la convenuta avrebbe violato il dovere ad essa incombente, di condurre un’analisi compiuta di tutti gli elementi rilevanti. Ordinando il recupero dell’aiuto, la convenuta avrebbe agito in violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) del Consiglio 2015/1589 (1), il quale vieta il recupero di un aiuto quando detto recupero sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che il vantaggio selettivo sarebbe stato eliminato, e nessun recupero sarebbe stato imposto, qualora il Regno Unito avesse esteso retroattivamente la GFE ai prestiti a monte e ai prestiti di terzi. Le ricorrenti deducono che la convenuta non avrebbe riconosciuto che l’assunzione di iniziative siffatte avrebbe eliminato qualsiasi vantaggio selettivo (ammesso e non concesso che ce ne fosse uno) e che in tal caso non ci sarebbe stato nessun aiuto di Stato illegittimo da recuperare ai sensi dell’ordinamento dell’Unione.
8.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che, nel determinare l’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui avrebbero potuto disporre le ricorrenti all’epoca in cui esse hanno fatto ricorso alla GFE, o qualora esse non avessero fatto ricorso alla medesima, dovrebbero essere tenuti in considerazione persino se la facoltà di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente vietata ai sensi del diritto del Regno Unito. Le ricorrenti deducono che questa sarebbe la corretta interpretazione del punto 203 della decisione controversa ma, qualora ciò non fosse il caso, la decisione controversa sarebbe viziata da errore in quanto, omettendo di prendere in considerazione dette perdite, sgravi o esenzioni si giungerebbe a una sopravvalutazione dell’importo dell’aiuto, il che comporterebbe una distorsione nel mercato interno.
(1) Regolamento (UE) del Consiglio 2015/1589, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (GU 2015, L 248, pag. 9).
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