16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/32
Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Vodafone Group e altri/Commissione
(Causa T-491/19)
(2019/C 312/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Vodafone Group plc (Newbury, Regno Unito), Vodafone Consolidated Holdings Ltd (Newbury), Vodafone Finance UK Ltd (Newbury) e Vodafone Jersey Dollar Holdings Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentanti: J. Gardiner, QC, I. Taylor, M. Lane e J. Holland, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare, integralmente o parzialmente, la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, riguardante la CFC Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo mediante società controllate estere);
—
in ogni caso, condannare la Commissione all’integralità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito sufficienti ragioni e avrebbe commesso un errore in diritto, affermando che le norme sulle controlled foreign companies (CFC) (società controllate estere) costituiscono il sistema di riferimento rilevante.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe compiuto un errore in diritto e in fatto e non avrebbe fornito sufficienti ragioni quando ha constatato che la group financing exemption (in prosieguo: la «GFE») costituisce una deroga.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe compiuto un manifesto errore di valutazione e non avrebbe fornito sufficienti ragioni quando ha constatato che la GFE, nei limiti in cui è applicata alle posizioni manageriali di alto livello britanniche, non è giustificata e pertanto è selettiva.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto e in fatto e non avrebbe fornito sufficienti ragioni quando ha constatato che la GFE costituisce un vantaggio ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto, quando ha constatato che alcuni soggetti aventi diritto alla GFE avrebbero conseguito un vantaggio in confronto alle ipotesi di mancata applicazione della GFE.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito sufficienti ragioni e avrebbe compiuto un manifesto errore di valutazione nel concludere che un’imposta a carico di società controllate estere («CFC charge»), applicata su società effettivamente stabilite nell’Unione europea, è compatibile con il principio, del diritto dell’Unione, di libertà di stabilimento.
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